Ricorso inammissibile se meramente riproduttivo e mancata allegazione per la continuazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 15782 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non specifico, il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e disattese dalla corte territoriale, ove difetti di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prenda in considerazione, per confutarle, le argomentazioni poste a base del rigetto. In tema di continuazione, grava sull’imputato che nel giudizio di cognizione ne chieda il riconoscimento con riferimento a reati già giudicati l’onere di produrre le copie delle relative sentenze, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettato per la sola fase esecutiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado con cui due imputati erano stati dichiarati responsabili del reato di ricettazione. Avverso tale decisione i due condannati proponevano ricorso per cassazione con un unico atto. Nell’interesse di uno degli imputati veniva dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. L’altro ricorrente, che aveva altresì depositato una memoria, lamentava invece il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto contestato e precedenti condanne definitive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, proposto nell’interesse di uno dei ricorrenti, ritenendolo inammissibile. Il motivo, pur deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si risolveva nella pedissequa reiterazione dei rilievi già formulati in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale. Tali censure sono state qualificate come non specifiche e solo apparenti, poiché omettevano di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui sono inammissibili i motivi che riproducono integralmente le doglianze di appello, al più con l’aggiunta di espressioni meramente assertive e apodittiche, qualora non si confrontino con le ragioni per cui i motivi di gravame erano stati respinti. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva congruamente motivato la sussistenza del reato e la attribuibilità della detenzione dei beni rubati a entrambi gli imputati, rilevando la mancata giustificazione circa l’origine del possesso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato sia la genericità, sia la manifesta infondatezza. Ha ribadito che, nel giudizio di cognizione, l’imputato che richieda il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati ha l’onere di produrre la copia delle sentenze rilevanti. La disposizione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che consente l’acquisizione d’ufficio delle sentenze non allegate alla richiesta, è stata ritenuta applicabile solo alla fase esecutiva di cui all’art. 671 cod. proc. pen., e non estendibile in via analogica al giudizio di cognizione.
In tale sede, ha precisato la Corte, all’onere di indicazione e allegazione delle sentenze si aggiunge quello di indicare gli elementi induttivi della preesistenza dell’unicità del disegno criminoso. Tale onere, nei giudizi di impugnazione non totalmente devolutivi come l’appello e il ricorso per cassazione, si coniuga con l’obbligo di specifica indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento delle singole richieste. Nel caso di specie, la censura è risultata del tutto generica.
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Nota della Redazione
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