Insolvibilità e insussistenza della semilibertà sostitutiva: annullamento con rinvio per difetto motivazionale (Cass. pen. Sez. 1 n. 16176 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione della pena pecuniaria non eseguita segue regimi distinti a seconda della causa dell’inadempimento: l’art. 102 della legge n. 689/1981 disciplina l’ipotesi del mancato pagamento colpevole, che comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva; l’art. 103 della medesima legge regola invece il caso dell’insolvibilità, ovvero dell’inadempimento incolpevole determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato, cui consegue la conversione nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Le norme in tema di sanzioni sostitutive hanno natura sostanziale e, in caso di successione di leggi nel tempo, sono soggette alla disciplina dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., trovando pertanto applicazione anche ai fatti anteriori la formulazione vigente all’ momento dell’esecuzione.
Il Fatto
Il condannato proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la conversione della pena pecuniaria di euro 24.000 nella semilibertà sostitutiva, per non avere provveduto al pagamento nel termine di legge. Il Giudice dell’opposizione rigettava l’istanza, ritenendo non sussistenti le condizioni di assoluta impossibilità ad adempiere, anche in forma rateale, in considerazione della titolarità di un reddito dichiarato e della proprietà di tre veicoli, nonché dei precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, da cui desumeva l’esistenza di proventi illeciti.
Avverso l’ordinanza di rigetto, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: contestava in particolare che la disponibilità economica fosse stata desunta dalla titolarità di veicoli in parte non più nella sua disponibilità — per denunciata perdita di possesso e per avvenuto trasferimento di proprietà risalente a diversi anni prima — e che i precedenti penali non fossero sufficienti a ritenere provata l’esistenza di proventi da attività illecita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il nuovo assetto normativo, introdotto dalla riforma Cartabia, distingue tra l’ipotesi dell’insolvenza, disciplinata dall’art. 102 della legge n. 689/1981, e quella dell’insolvibilità, regolata dall’art. 103 della stessa legge. Nel primo caso, il mancato pagamento è colpevole e determina la conversione nella semilibertà sostitutiva; nel secondo, l’inadempimento è incolpevole, essendo causato dalle disagiate condizioni economiche, e impone la conversione nel lavoro di pubblica utilità o nella detenzione domiciliare sostitutiva, su opposizione dell’interessato.
La Corte ha inoltre chiarito che le disposizioni sulle sanzioni sostitutive hanno natura sostanziale, costituendo vere e proprie pene e non mere modalità esecutive: ad esse si applica pertanto la disciplina del successivo art. 2, quarto comma, cod. pen. in caso di successione di leggi nel tempo, con la conseguenza che trova applicazione la formulazione vigente al momento dell’esecuzione anche per le condanne divenute definitive anteriormente alla riforma.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato aveva escluso l’impossidenza valorizzando la titolarità di tre veicoli e di un reddito di importo esiguo, ritenuto non esclusivo e accompagnato da proventi di attività illecita, in ragione dei precedenti penali del condannato. La Corte ha ritenuto che tale ragionamento, astrattamente plausibile, non si confrontasse compiutamente con le emergenze documentali dedotte dal ricorrente: la titolarità di un motociclo, la denunciata perdita di possesso di uno dei mezzi e l’avvenuto trasferimento di proprietà dell’autovettura a un terzo, risalente al 2016.
La motivazione sulla sussistenza di ulteriori redditi di origine illecita è stata dunque considerata lacunosa, non essendo sorretta da elementi concreti a fronte di una situazione di disagiate capacità economiche, desumibile dall’entità esigua del reddito risultante all’Anagrafe tributaria. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza, del tutto libero nell’esito, affinché colmi il riscontrato difetto di motivazione.
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Nota della Redazione
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