Reclamo generico e ricorso personale inammissibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 16196 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. e il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis ord. pen. si distinguono per natura ontologica e funzionale: il primo tutela il mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il secondo postula la verifica di un pregiudizio concreto e attuale, lesivo di una posizione di diritto soggettivo. Il magistrato di sorveglianza deve verificare in via prodromica la qualificazione dello strumento azionato; in caso di esito negativo, il provvedimento reiettivo non è impugnabile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il detenuto aveva proposto reclamo avverso il provvedimento con cui l’amministrazione penitenziaria gli aveva impedito di detenere in cella un mazzo di carte napoletane e di acquistare sigari toscanelli profumati e una rivista non inseriti nel mod. 72 e nel mod. 393. Il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, con decreto del 04/09/2025, ha qualificato il reclamo come “generico” ai sensi dell’art. 35 ord. pen., escludendo che la decisione dell’amministrazione avesse prodotto una lesione grave di una posizione di diritto soggettivo.
Il condannato ha proposto personalmente reclamo al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, che ha riqualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte ha confermato la correttezza della riqualificazione, richiamando la netta linea di demarcazione tra i due strumenti. Il reclamo generico di cui all’art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. è diretto ad assicurare la tutela di un mero interesse del detenuto, mentre il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale, dipendente da un comportamento dell’amministrazione penitenziaria lesivo di una posizione di diritto soggettivo, che può coincidere con la proiezione di un diritto intangibile della persona.
Il magistrato di sorveglianza è chiamato a effettuare una verifica prodromica sulla qualificazione dello strumento azionato. Laddove non sia configurabile la lesione di un diritto soggettivo, il reclamo deve essere qualificato come generico e il provvedimento reiettivo non è impugnabile; in caso contrario, è esperibile il rimedio di cui all’art. 35-bis ord. pen.. Nel caso di specie, la decisione dell’amministrazione di negare la detenzione di un mazzo di carte in cella e l’acquisto di beni non consentiti dal regolamento non determina un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, è stato proposto contro un provvedimento non impugnabile. In secondo luogo, sussiste un palese difetto di legittimazione processuale, poiché l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’interessato e non da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge n. 103/2017, che esclude il ricorso personale. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8914 del 2018, secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con esclusione della condanna al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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