La partecipazione stabile al narcotraffico associativo regge anche senza metodo mafioso (Cass. pen. Sez. 4 n. 18444 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stabile messa a disposizione di un immobile adibito a deposito di ingenti quantitativi di stupefacente, con consegna delle chiavi ai sodali e ritiro periodico della droga da parte di questi ultimi, integra un contributo causalmente rilevante e consapevole alla realizzazione del programma criminoso dell’associazione dedita al narcotraffico, idoneo a fondare la partecipazione associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ruolo di custode della sostanza, ancorché circoscritto alla sola fase dello stoccaggio, non è episodico né marginale, poiché assicura al sodalizio una funzione essenziale e continuativa. La qualificazione della condotta non richiede che l’indagato abbia aderito al metodo mafioso o all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., trattandosi di elementi che attengono al diverso profilo organizzativo dell’associazione nel suo complesso. L’animus associandi può essere desunto da fatti sintomatici, quali il pagamento delle spese legali e l’assistenza economica prestata dal vertice all’indagato dopo l’arresto.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Catania applicava alla ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, contestandole la partecipazione a un’associazione dedita al traffico di cocaina, crack e hashish operante nei quartieri catanesi. L’indagata avrebbe messo a disposizione del sodalizio il proprio appartamento per la custodia della droga, consentendo ai sodali di prelevare periodicamente quantitativi di stupefacente e provvedendo talvolta a ripartirlo in dosi.
Il Tribunale del riesame, pur annullando l’ordinanza limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990, confermava la misura nel resto. Avverso tale decisione, l’indagata proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla mancata derubricazione del reato di cui all’art. 73, comma 5, e alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha disatteso tutte le doglianze, ritenendo il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha escluso ogni contraddizione logica nell’ordinanza impugnata, la quale aveva correttamente differenziato la posizione della ricorrente rispetto all’aggravante del metodo mafioso, già esclusa dal G.I.P. per mancanza di evidenze sul collegamento tra lo spaccio e gli interessi del clan. La Corte ha inoltre rilevato che la questione dell’associazione armata non era stata devoluta in sede di riesame, onere imposto al ricorrente dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.: la mancata specificazione delle doglianze attinenti al merito rende inammissibile la censura proposta direttamente in cassazione, come chiarito dal precedente richiamato (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020).
Nel merito, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale laddove aveva desunto la partecipazione associativa da un compendio probatorio composto da intercettazioni e da elementi indiziari. In particolare, la stabile dazione dell’immobile, la consegna delle chiavi al Greco e il prelievo periodico di stupefacenti erano stati valorizzati come indici di un contributo consapevole e causalmente rilevante all’attività del sodalizio. L’animus associandi era stato poi desunto dal pagamento delle spese legali e del biglietto aereo da parte del Palermo, nonché dalle conversazioni in cui il vertice manifestava l’intenzione di trovare un lavoro all’indagata per alleviarle il regime detentivo.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha escluso la derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valorizzando la gravità dei fatti contestati e le modalità insidiose adottate dal sodalizio per eludere i controlli, con un raffronto tra le imponenti scorte di droga e le successive cessioni in quantitativi esigui.
Quanto all’ultimo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha evidenziato che dal titolo di reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 discende la doppia presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che il provvedimento impugnato aveva adeguatamente motivato sulla concreta pericolosità dell’indagata e sull’inadeguatezza di misure meno afflittive, tenuto conto del ruolo di custode della droga e della cooperazione prestata nell’attività di spaccio.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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