Correzione d’ufficio dell’errore materiale per inversione di dispositivi contigui (Cass. pen. Sez. 1 n. 18498 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che inficia il dispositivo di un provvedimento giurisdizionale, determinato da un disguido informatico che ne ha invertito il contenuto con quello di altro dispositivo contiguo, è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall’ordinamento processuale. Tale correzione, esperibile anche d’ufficio, non richiede una nuova deliberazione nel merito, ma si limita a ripristinare la corrispondenza tra la volontà espressa in sede decisoria e la sua rappresentazione documentale, operando de plano quando l’errore sia evidente e la sua natura materiale risulti confermata da elementi oggettivi, quali l’estraneità della statuizione erroneamente trascritta all’oggetto dell’impugnazione e la presenza di questioni incompatibili con il regime giuridico applicabile al caso deciso.
Il Fatto
La Settima Sezione penale della Corte di cassazione, nell’udienza camerale del 14 maggio 2026, aveva adottato decisioni su due distinti ricorsi iscritti ai numeri 4045/2026 e 4021/2026 R.G., entrambi trattati dal medesimo relatore e collocati in posizioni contigue nel ruolo dell’udienza. All’atto della redazione delle motivazioni, il relatore designato per la correzione ha rilevato che i due dispositivi, redatti telematicamente, risultavano invertiti: quello relativo al primo ricorso, deciso con annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, era stato trascritto come declaratoria di inammissibilità, e viceversa. La Sezione Prima penale, investita d’ufficio della questione, ha esaminato gli atti del procedimento n. 17905/2026 R.G. e ha disposto la correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente accertato la natura puramente materiale dell’errore riscontrato. La genesi del vizio è stata individuata in un disguido informatico occorso durante la redazione telematica dei dispositivi, che ha causato lo scambio del contenuto tra i due provvedimenti, immediatamente contigui nel ruolo del medesimo relatore.
A sostegno della natura materiale dell’errore, la Corte ha valorizzato un duplice profilo oggettivo. In primo luogo, la estraneità della statuizione estintiva della prescrizione all’oggetto e alle evenienze dell’impugnazione proposta nel procedimento per il quale risultava erroneamente trascritta, considerato che il ricorso ivi esaminato non conteneva alcuna questione di prescrizione. Tale estraneità era resa ancor più evidente dalla circostanza che il reato oggetto di quel processo era soggetto al regime dell’improcedibilità, istituto antinomico rispetto alla prescrizione in sede di impugnazione. In secondo luogo, la questione di prescrizione risultava invece specificamente dedotta nell’altro ricorso, quello per il quale il dispositivo erroneamente trascritto recava la declaratoria di inammissibilità.
In ragione della palese natura materiale dell’errore, la Corte ha ritenuto di poter procedere alla correzione de plano, senza necessità di una nuova deliberazione nel merito. L’emendamento ha riguardato i dispositivi trascritti al ruolo dell’udienza della Settima Sezione penale del 14 maggio 2026 ai numeri 8 e 10. Con la correzione, per il procedimento n. 8 del ruolo, la statuizione di annullamento senza rinvio per prescrizione è stata sostituita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende; per il procedimento n. 10, è stata ripristinata la decisione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.
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Nota della Redazione
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