Continuazione e tossicodipendenza: obbligo di specifica allegazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18893 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, lo stato di tossicodipendenza del condannato può costituire elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso solo con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, e sempre che sussistano tutte le altre condizioni richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.. Non viola l’obbligo di motivazione il giudice dell’esecuzione che non prenda in considerazione una condizione di tossicodipendenza solo genericamente dedotta, non supportata da elementi che la rendano plausibile e suscettibile di essere considerata, né emergente dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. È invece inammissibile, perché introduce una postulazione nuova non veicolata con l’istanza, il ricorso per cassazione che prospetti per la prima volta l’incidenza della tossicodipendenza sulla programmazione unitaria dei reati.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale e in funzione di Giudice dell’esecuzione, aveva disatteso la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione presentata nell’interesse di un condannato con riferimento ai reati giudicati da quattro distinte sentenze, tutte relative a delitti contro il patrimonio commessi in un arco temporale di circa un anno.
Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che i reati fossero stati commessi in differenti contesti e fossero privi del necessario tratto comune. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 cod. proc. pen., lamentando in particolare l’omessa considerazione dell’incidenza del proprio stato di tossicodipendente nella preventiva programmazione unitaria dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il costante insegnamento per cui lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato quale elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso, ma solo con riguardo a reati ad esso collegati e dipendenti, a condizione che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen., richiamando Sez. 1, n. 50716 del 2014.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva adeguatamente motivato l’insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi elementi per desumere una programmazione unitaria dei reati, apparsi piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.
Quanto alla specifica questione dell’incidenza della tossicodipendenza, la Corte ha evidenziato la valenza dirimente della genericità, o meglio della carenza, della deduzione circa tale condizione, addotta solo in relazione a un certificato esibito. Ha quindi operato un raccordo tra due principi: da un lato, quello per cui viola l’obbligo di motivazione il giudice che, a fronte di una specifica allegazione supportata da deduzioni e documenti, escluda totalmente l’analisi del fattore dal discorso giustificativo (Sez. 1, n. 50686 del 2019); dall’altro, quello per cui non viola l’obbligo motivazionale il giudice che non consideri uno stato di tossicodipendenza solo genericamente dedotto e non accompagnato da elementi che lo rendano plausibile (Sez. 1, n. 881 del 2016).
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato come la difesa introducesse con il ricorso una nuova postulazione, non specificamente veicolata attraverso l’istanza originaria, senza peraltro sostenere chiaramente che il movente generato dalla tossicodipendenza risultasse dimostrato in alcuna delle sentenze indicate. Le restanti doglianze sono state giudicate manifestamente infondate, in quanto sollecitavano una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 2021). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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