Ricorso inammissibile se aspecifico e infondato su violenza a pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. 7 n. 19015 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità e manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza introdurre elementi di novità. In tale ipotesi, la motivazione della sentenza di secondo grado può legittimamente essere resa “per relationem” a quella di primo grado. La determinazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non costituendo un diritto per l’imputato, rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e sfuggono al sindacato di legittimità quando siano sorrette da motivazione sufficiente e non siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in entrambi i gradi di giudizio per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. per aver minacciato alcune guardie penitenziarie intervenute per scongiurare sue condotte di insubordinazione, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Con il ricorso, l’imputato contestava la sussunzione della condotta nel paradigma normativo e l’entità della pena inflitta, dolendosi anche del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione penale ha preliminarmente rilevato che il ricorso era aspecifico, in quanto riproponeva censure prive di elementi di novità rispetto a quelle già esaminate e disattese dalla sentenza di primo grado, condivisa dalla Corte territoriale in un giudizio di doppia conforme.
In particolare, la Corte ha ricordato che nel giudizio di appello è consentita la motivazione “per relationem” alla pronuncia di primo grado quando le censure dell’appellante non contengano elementi di novità, richiamando sul punto il precedente di Sez. 2, n. 30838 del 2013. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche al ricorso per cassazione, la cui aspecificità determina l’inammissibilità ex art. 591, comma 1, cod. proc. pen..
Quanto alla determinazione della pena e alla concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che si tratta di valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità solo in caso di motivazione assente, illogica o arbitraria. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva dato atto dei precedenti penali anche specifici del ricorrente e della oggettiva gravità dei fatti.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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