Inammissibile il ricorso sulle attenuanti generiche se la comparazione è motivata (Cass. pen. Sez. VII n. 20756 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti generiche costituisce una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione. È congrua la motivazione che, per giustificare l’equivalenza o il rigetto, si limiti a ritenerla la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Il ricorso che deduca genericamente violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti non supera i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile, in primo grado, del delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen. per essersi introdotto in un edificio scolastico e impossessarsi di cinque porte in metallo al fine di trarne profitto. La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna con la sentenza del 09.05.2025.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, invocando le condizioni personali e sociali, l’adeguamento della pena al fatto concreto e un comportamento processuale collaborativo e incline alla confessione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che l’unico motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché prospetta deduzioni generiche e prive dei requisiti di specificità imposti dall’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. Il ricorrente non indica, in altri termini, gli elementi concreti che avrebbero dovuto condurre a un diverso esito del giudizio di bilanciamento.
La motivazione impugnata è, del resto, esente da evidenti illogicità. La Corte territoriale ha argomentato il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione con congruo riferimento a plurimi elementi di segno negativo: la gravità del fatto commesso, la propensione a delinquere desumibile dai precedenti penali a carico del ricorrente, l’abilità dimostrata nel dotarsi di mezzi e strumenti per divellere e asportare ben cinque porte, i danni cagionati e l’assenza di alcuna intenzione risarcitoria.
La Corte di legittimità sottolinea che tali elementi non risultano superabili dalla confessione resa dal ricorrente, peraltro non decisiva ai fini dell’affermazione di responsabilità. Il dato confessorio, dunque, non assume quel rilievo dirimente che il motivo di ricorso gli attribuisce.
Su un piano più generale, la motivazione non è censurabile alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10713 del 25.02.2010, secondo cui il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, dovendosi ritenere tale quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., il pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma fissata in via equitativa in euro tremila.
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Nota della Redazione
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