Errore sul reddito e dolo nel patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. VII n. 22396 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, non trattandosi di errore su legge extrapenale, poiché l’art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice. Il dolo può assumere anche la forma del dolo eventuale, restando i casi di errore confinati a ipotesi di comprovata leggerezza o disattenzione nell’indicazione del reddito. La valutazione sui presupposti della sanzione sostitutiva è legata agli indici dell’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negarla sul solo rilievo dei precedenti penali.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, per aver reso una dichiarazione sostitutiva attestante, per l’anno 2020, un reddito del proprio nucleo familiare inferiore a quello realmente percepito, così ottenendo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in difetto dei requisiti reddituali.
La Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 47 cod. pen. in relazione agli artt. 43 e 76 d.P.R. n. 115 del 2002, un vizio di motivazione per omessa valutazione degli atti e la violazione dell’art. 20-bis cod. pen. in materia di pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sentenza impugnata è sostenuta da un apparato argomentativo conferente sotto ogni profilo dedotto e che i rilievi difensivi, oltre a essere versati in fatto, riproducono doglianze già disattese nei gradi di merito. La Corte d’appello ha chiarito come dagli accertamenti fosse emersa la falsità della dichiarazione, avendo il ricorrente indicato un reddito familiare di euro 9.800,00 a fronte di redditi realmente percepiti pari a euro 15.097,68, superiori al limite previsto per il beneficio.
Sul piano soggettivo, i giudici di merito hanno richiamato il consolidato principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude l’elemento soggettivo del reato, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice (Sez. 4 n. 14011 del 12.02.2015; Sez. 4 n. 418 del 25.11.2021). Ne deriva che alcun rilievo assumono i dedotti errori sulle fonti di reddito da considerare nella dichiarazione.
Né vale a escludere il dolo il fatto che il ricorrente avesse allegato alla dichiarazione documentazione dalla quale poteva evincersi il diverso reddito realmente percepito. Il dolo del reato può assumere anche la forma del dolo eventuale, e i casi di errore idonei ad attrarre la condotta nell’alveo della colpa restano limitati a ipotesi di comprovata leggerezza o disattenzione, neppure evocate nel ricorso.
Quanto alla violazione dell’art. 20-bis cod. pen., i giudici di appello hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva in ragione della negativa personalità del ricorrente, desumibile dai numerosi precedenti. Richiamato il principio per cui la valutazione dei presupposti della sanzione sostitutiva è legata agli indici dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2 n. 23707 del 23.04.2013), la Corte dichiara il ricorso inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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