Atti persecutori: dolo generico e irrilevanza dei motivi dell’agente (Cass. pen. Sez. VII n. 23087 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di atti persecutori è integrato dal dolo generico, che richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia o molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire. Il dolo non postula la preordinazione delle condotte, che possono essere anche in tutto o in parte meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione. Sono irrilevanti i motivi per i quali l’agente si determina a porre in essere la condotta tipica, compreso il risentimento nutrito verso gli offesi. In sede di legittimità il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante il richiamo generico a taluni atti del processo, né offrendo una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita al giudice di cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13 giugno 2025, aveva confermato la condanna del ricorrente per il delitto di atti persecutori. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: il vizio di motivazione rispetto ai motivi d’appello e la violazione dell’art. 612-bis cod. pen. quanto al difetto di una condotta reiterata e alla sua unitarietà; la violazione della stessa norma e il vizio di motivazione sull’evento e sul nesso eziologico; la violazione degli artt. 42, 43 e 612-bis cod. pen. sull’elemento soggettivo; la violazione degli artt. 612-bis, comma 4, e 124 cod. pen. per la tardività della querela. Il difensore ha inoltre depositato memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, rilevandone l’inammissibilità. Il ricorrente, anziché muovere compiute censure di legittimità, non ha denunciato ritualmente il travisamento della prova — che non può essere dedotto mediante il richiamo o il generico compendio di taluni elementi in atti — e ha invece offerto una ricostruzione alternativa del fatto, non consentita in sede di legittimità, richiamando Sez. 2 n. 46288 del 2016.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato. Il giudice di merito ha attribuito al ricorrente il prescritto dolo, traendolo dalle modalità delle plurime condotte moleste e minacciose, e ha correttamente rimarcato l’irrilevanza del risentimento nutrito verso gli offesi. Il Collegio ha ribadito che l’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione delle condotte. Queste ultime possono essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione, richiamando Sez. 1 n. 28682 del 2020 e Sez. 5 n. 43085 del 2015.
Il quarto motivo, relativo alla tardività della querela, è stato dichiarato manifestamente infondato e privo della necessaria specificità. La sentenza impugnata ha collocato l’ultimo fatto in danno della persona offesa al 15 settembre 2018, rispetto alla querela proposta il 18 settembre 2018; il ricorso è risultato del tutto assertivo nel collocare il tempo del commesso reato nel mese di gennaio 2018, con richiamo a Sez. 6 n. 8700 del 2013.
La Corte ha infine rilevato che la memoria difensiva non muta le conclusioni, ribadendo la genericità delle censure rispetto alla collocazione temporale del fatto. All’inammissibilità del ricorso sono conseguite, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, con richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000 e Sez. 1 n. 30247 del 2016.
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