Ricorso per cassazione inammissibile per motivi promiscui e aspecifici (Cass. pen. Sez. VII n. 23336 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione è inammissibile per difetto di specificità, essendo onere del ricorrente indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica. I vizi di motivazione previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sono eterogenei e incompatibili e non possono cumularsi sul medesimo segmento motivazionale, non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di scrutinio. È altresì inammissibile, per aspecificità, il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione della censura già proposta in appello e puntualmente disattesa dal giudice di merito, in violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che aveva confermato l’accertamento della loro responsabilità per il delitto di truffa e rigettato il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità dell’offesa.
I ricorsi si articolano in due motivi, con i quali i ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità e al rigetto della esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta innanzitutto il primo motivo, che deduce in maniera promiscua la violazione della legge penale e di quella costituzionale, oltre a tutti i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il motivo difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen.
La lettura combinata dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con l’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. esclude che possa ritenersi consentita l’enunciazione perplessa e alternativa dei motivi. Il ricorrente deve precisare se la deduzione di vizio di motivazione riguardi la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità, ovvero una pluralità di tali vizi, da indicare specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 29541 del 2019 e altre pronunce conformi.
I motivi che investono tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei e incompatibili, quindi non sovrapponibili e cumulabili sul medesimo segmento della motivazione. Il giudice di legittimità non può rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio. La censura alternativa e indifferenziata risulta così priva della necessaria specificità.
Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità dell’offesa, la Corte rileva che esso si risolve nella pedissequa reiterazione della censura già proposta in appello e puntualmente disattesa. Manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di aspecificità: ne deriva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva argomentato il rigetto valorizzando modalità e circostanze del fatto e la personalità dell’agente, secondo parametri validati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 13681 del 2016).
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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