Truffa militare continuata: prova documentale delle videoriprese e riposi compensativi (Cass. pen. Sez. I n. 23999 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le videoriprese effettuate da un sistema di sorveglianza installato per il controllo degli accessi a una struttura pubblica, e non nel contesto del procedimento penale, costituiscono documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., acquisibili e utilizzabili senza l’osservanza dei protocolli della digital forensics. La falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’inserimento del proprio codice identificativo da parte di un terzo integra il reato di truffa e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, per la complessità dell’artifizio e la induzione in errore dell’Amministrazione. Il danno patrimoniale sussiste anche in assenza di corresponsione dello straordinario, ove il dipendente abbia fruito dei corrispondenti riposi compensativi. L’accertamento della responsabilità non richiede la compiuta identificazione del concorrente, se è provata la frazione di condotta dell’imputato e l’evento perseguito.
Il Fatto
La Corte Militare di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva un militare dai fatti di agosto 2022 perché il fatto non sussiste e, rideterminando la pena per i residui episodi di settembre, lo condannava alla pena di mesi sette di reclusione militare per truffa militare aggravata e continuata. La condotta era consistita nell’aver fatto risultare, tramite il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze, lo svolgimento di attività di servizio in orari di effettiva assenza, con un ingiusto profitto e un correlativo danno per l’Amministrazione.
Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, lamentando vizi di motivazione, l’inutilizzabilità delle videoriprese, la mancata identificazione del concorrente, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’omessa valutazione della particolare tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il ricorso e inammissibili i motivi incentrati sulla rivalutazione del compendio probatorio. Il primo motivo è generico e versato in fatto: la parziale assoluzione per i fatti di agosto trovava ragione nel ragionevole dubbio sulla discrasia temporale tra i sistemi, mentre per settembre al controllo tecnico si era affiancato il controllo visivo diretto dei militari delegati, metodo integrato che fonda l’affermazione di responsabilità.
Quanto alla mancata identificazione del concorrente, la Corte osserva che l’assoluzione del coimputato derivava dall’applicazione di un principio di garanzia e non può ridondare a vantaggio del ricorrente. L’esistenza di uno o più concorrenti è certa per le modalità del fatto, ma non ne deriva la necessità della loro compiuta identificazione, una volta accertata la frazione di condotta dell’imputato e la verificazione dell’evento.
Il secondo motivo è infondato. Le videoriprese integrano prova documentale venuta in esistenza per finalità di controllo degli accessi della struttura pubblica, non per finalità procedimentali: richiamando Sez. Un. n. 26795 del 2006, la Corte conferma che tali registrazioni rientrano nell’art. 234 cod. proc. pen. Le censure sui protocolli acquisitivi sono generiche perché non si confrontano con il doppio metodo di rilevazione su cui si fonda la condanna.
Il quinto motivo è infondato. La condotta presenta le caratteristiche della truffa, perché gli artifizi sono complessi e determinano una vera induzione in errore, non una semplice falsa attestazione come nell’art. 316-ter cod. pen. La Corte richiama Sez. F n. 44878 del 2019, che distingue le due fattispecie in ragione della mancata inclusione, nella seconda, dell’induzione in errore dell’ente erogatore.
Sul danno, la Corte richiama Sez. II n. 29628 del 2019: il sistema dei recuperi orari determina un danno immediato e diretto per la pubblica amministrazione pur in assenza di remunerazione dello straordinario. Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è correttamente argomentato in riferimento alla particolare gravità del fatto. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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