Anticipazione dell’udienza e nullità assoluta: onere di allegazione della parte (Cass. pen. Sez. V n. 24885 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’anticipazione dell’udienza rispetto all’orario prefissato integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., perché impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo a omessa citazione. Il vizio è però condizionato all’effettivo superamento del limite orario riferibile alla fascia di trattazione in cui il procedimento è collocato, individuata in base alle attività programmate per quell’udienza. La parte che non abbia mai dedotto l’anticipazione nel corso del giudizio non può fondare sul vizio un motivo di ricorso per cassazione, quando la ricostruzione dei verbali richiamati smentisca il presupposto di fatto.
Il Fatto
La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di furto aggravato, riconoscendo all’imputato il beneficio della non menzione nel certificato del casellario. In relazione alla posizione della coimputata, la stessa sentenza è stata invece annullata: il giudice di primo grado, all’udienza del 12 dicembre 2022, avrebbe trattato il processo prima dell’orario fissato, in assenza dell’imputata e del suo difensore di fiducia.
Il ricorrente propone un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducendo la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Sostiene che anche il proprio difensore era rimasto assente in quella udienza e che la nullità assoluta, già riconosciuta al coimputato, avrebbe dovuto essere estesa alla sua posizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio invocato, che dichiara in sé corretto, e ne richiama la formulazione già espressa in precedenza: l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata equivale a omessa citazione. Il vizio è qualificato come nullità assoluta, rilevabile senza necessità di deduzione da parte dell’interessato. Il ricorrente aveva citato anche un proprio precedente specifico.
La Cassazione rileva come la lettura dei verbali del processo di primo grado sia consentita, essendo stato dedotto un vizio di natura procedimentale. Da quegli atti non emerge però alcuna anticipazione dell’orario di trattazione, benché la Corte di appello sia incorsa in una lettura di tal tipo. Il verbale mostra che il procedimento era stato rinviato al 12 dicembre 2022 con programmazione di testi, esame e discussione solo eventuale, il che colloca il processo nella seconda fascia oraria, con inizio fissato non prima delle ore 10.15.
L’udienza del 12 dicembre ebbe inizio alle ore 11.11, dunque oltre il limite minimo della fascia applicabile. Il difensore di ufficio assistette all’escussione dei testi, mentre il P.M. avanzò richiesta di integrazione probatoria ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., accolta dal Tribunale con rinvio all’udienza del 30 gennaio 2023. La Corte sottolinea che nessun difensore ebbe a lamentare l’anticipazione: l’unico vizio fatto valere fu il legittimo impedimento della coimputata a presenziare.
Il ricorso del ricorrente poggia quindi su un presupposto di fatto erroneo. La contestazione dell’anticipazione dell’orario non era stata proposta né in primo grado né con i motivi di appello. Il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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