Continuazione esclusa se la reiterazione esprime abitualità criminosa (Cass. pen. Sez. I n. 25069 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, che non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. Il mero programma di reperire denaro in modo illecito è proposito troppo scarno per integrare il medesimo disegno criminoso di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., dovendo i reati successivi risultare programmati, al momento della commissione del primo, almeno nelle loro linee essenziali. Incombe sul condannato che invochi la continuazione l’onere di allegare gli elementi sintomatici di una programmazione unitaria. In assenza di tale prova, la reiterazione criminosa è espressione di abitualità a delinquere, penalizzata da istituti opposti e ispirata a un parametro diverso dal favor rei sotteso alla continuazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati oggetto di otto sentenze di condanna. La Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza con ordinanza del 14/11/2025.
Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che i reati risultavano commessi con modalità diverse, in tempi diversi, tra il 2016 e il 2017, e in località differenti; con concorrenti diversi o rimasti ignoti; e che non appariva individuabile il momento in cui sarebbe insorta l’unicità del proposito delittuoso, emergendo piuttosto una generale propensione alla devianza. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., travisamento del fatto e mancato coordinamento con precedenti decisioni in executivis.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi, riproduttivi di censure già vagliate e motivatamente disattese dal giudice dell’esecuzione, non sono consentiti in sede di legittimità e risultano manifestamente infondati perché non si confrontano con il puntuale argomentare del provvedimento impugnato, del tutto logico e immune dai vizi lamentati.
Il giudice dell’esecuzione, evidenziando la distanza cronologica tra gli episodi, l’eterogeneità dei concorrenti, l’eterogeneità delle modalità operative e la diversità dei beni sottratti, ha desunto una abitualità criminosa e un pervicace ricorso all’azione criminale, espressione di uno stile di vita e non sintomatica di un unitario progetto criminoso, ritenendo insussistenti gli indici di una medesimezza di disegno.
La Corte ribadisce che l’unicità di disegno, necessaria tanto in fase di cognizione quanto in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. Richiama Sez. 2 n. 10033 del 2022 e Sez. 3 n. 29855 del 2025, nonché Sez. 1 n. 15955 del 2016, secondo cui il programma di vita delinquenziale esprime l’opzione del reo per un numero non predeterminato di reati, non identificabili a priori nelle loro coordinate.
La programmazione non può desumersi dalla sola analogia dei singoli reati o dal contesto in cui sono maturati, né dalla spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica: non si confonde la deliberazione unitaria con la tendenza stabilmente operante a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez. 1 n. 13205 del 2020; Sez. 1 n. 12905 del 2010). Un mero programma di reperire denaro in modo illecito è proposito troppo scarno per integrare il medesimo disegno criminoso, che esige che i successivi reati fossero programmati almeno nelle linee essenziali, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017.
Grava sul condannato l’onere di allegare gli elementi sintomatici della riconducibilità dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, per evitare che il meccanismo premiale dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio conseguente alla mera reiterazione del reato (Sez. 3 n. 17738 del 2018; conf. Sez. 1 n. 35806 del 2016). Quanto alla mancata considerazione dei precedenti provvedimenti di esecuzione, la doglianza è generica: essa non indica quali provvedimenti sarebbero stati trascurati, ad eccezione dell’ordine di esecuzione che contiene il cumulo delle pene, il quale prescinde dall’eventuale continuazione. Generica è anche la deduzione della genesi investigativa unitaria.
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Nota della Redazione
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