Tossicodipendenza non integra da sola il medesimo disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 25468 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il riconoscimento del vincolo esige, anche in sede esecutiva, la verifica di una preventiva e unitaria programmazione dei reati, già presente nella mente dell’autore al momento del primo episodio almeno nelle sue linee essenziali. La tossicodipendenza del condannato, dopo la modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, costituisce elemento da valutare per apprezzare la plausibilità di quella programmazione, ma non integra di per sé il medesimo disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione non può sostituire alla programmazione unitaria lo stile di vita del tossicodipendente, restando ferma l’esigenza del medesimo disegno criminoso imposta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. La distanza temporale tra le condotte, in assenza di altri significativi indicatori, è dato logicamente valorizzabile per affermare una programmazione separata.
Il Fatto
Il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre reati in materia di sostanze stupefacenti, oggetto di distinte pronunce di condanna: due episodi di spaccio di cocaina accertati a oltre un anno di distanza l’uno dall’altro e un terzo fatto, più grave, commesso successivamente.
La Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza. Ha ritenuto che l’omogeneità delle norme violate e la condizione di tossicodipendenza del condannato non bastassero a fondare un disegno unitario, in ragione dell’elevato arco temporale che separa le condotte. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità e carenza della motivazione ed erronea interpretazione dell’art. 671 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce anzitutto i principi consolidati sull’unicità del disegno criminoso. Richiama la giurisprudenza secondo cui essa presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, già presenti nella mente dell’autore nella loro specificità, la cui prova va ricavata di regola da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante (Sez. IV n. 16066 del 2008). Il programma delinquenziale non può essere meramente generico: occorre l’individuazione, fin dal primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle connotazioni fondamentali (Sez. I n. 37555 del 2015).
Gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza — unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. V n. 1766 del 2015) — vanno verificati nel loro complesso. L’identità del disegno va negata quando la successione degli episodi riveli l’occasionalità di quelli successivi rispetto a quello cronologicamente anteriore (Sez. VI n. 44214 del 2012). La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo della continuazione (Sez. II n. 40123 del 2010).
Il passaggio centrale è dedicato alle Sezioni Unite: il riconoscimento della continuazione necessita, anche in esecuzione, di una approfondita verifica di concreti indicatori, e del fatto che al momento del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. Un. n. 28659 del 2017).
La Corte esamina poi l’effetto della modifica dell’art. 671 cod. proc. pen.: il giudice deve considerare se il condannato fosse tossicodipendente e se tale stato abbia influito sulla commissione delle condotte, alla luce di specifici indicatori tra cui la distanza cronologica, le modalità, la tipologia dei reati e il bene protetto. Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza è elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno solo per reati ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni previste per l’istituto dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. I n. 50716 del 2014).
Su questa base il ricorso è infondato. La Corte territoriale ha ragionevolmente argomentato l’impossibilità di ritenere i reati avvinti dal medesimo disegno in ragione del considerevole lasso temporale tra le condotte e ha correttamente ritenuto che la tossicodipendenza, da sola, non basti. Il ricorrente elude il nucleo dei principi richiamati: la legge n. 49 del 2006 non ha introdotto un nuovo concetto di continuazione per i tossicodipendenti, potendo il giudice tenere conto di quella condizione per verificarne la plausibilità, ma non sostituirvi lo stile di vita del soggetto. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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