Dichiarazioni spontanee all’indagato utilizzabili se ne è accertata la spontaneità (Cass. pen. Sez. VI n. 25576 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni che l’indagato rende spontaneamente alla polizia giudiziaria, in assenza del difensore e senza gli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1, e 64 cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, purché se ne accerti la spontaneità. Elemento decisivo è l’assenza di sollecitazioni o di risposte a domande degli inquirenti, salvo che si tratti di precisazioni su fatti già dichiarati spontaneamente. La verifica della spontaneità è prerogativa esclusiva del giudice di merito, che vi provvede anche d’ufficio sulla base degli elementi logici disponibili; alla mancanza di spontaneità consegue la inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni. Il fattore temporale ha valore neutro e non esclude di per sé la spontaneità, se risulta che l’indagato abbia scelto di parlare senza coercizione, induzione o sollecitazione.
Il Fatto
Il ricorrente era indagato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, in concorso con altri soggetti, nell’ambito di un’attività di detenzione e cessione di hashish e cocaina che aveva base logistica presso l’abitazione di uno dei coindagati. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza cautelare. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.: la piattaforma indiziaria era stata ricostruita anche sulle dichiarazioni del coindagato, ritenute non utilizzabili perché prive di spontaneità e, in ogni caso, non attendibili e non riscontrate ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato alla polizia giudiziaria ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. La norma consente agli inquirenti di ricevere dichiarazioni spontanee, ma ne vieta l’utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’art. 503, comma 3. Ne discende che tali dichiarazioni, rese senza difensore e in difetto degli avvisi, restano pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, a condizione che se ne accerti la spontaneità.
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1150 del 25 settembre 2008, secondo cui l’elemento decisivo è rappresentato esclusivamente dalla spontaneità, che presuppone l’assenza di sollecitazioni o di risposte a domande degli inquirenti, salvo che si tratti di domande volte a ottenere precisazioni su fatti già dichiarati spontaneamente. La verifica costituisce prerogativa esclusiva del giudice di merito, chiamato a compierla anche d’ufficio; alla mancanza di spontaneità consegue l’inutilizzabilità assoluta (Sez. III n. 36596 del 7 giugno 2012).
La spontaneità, ribadisce la Corte, non può essere esclusa per il solo fatto che le dichiarazioni non siano state rese nell’immediatezza dei fatti, se sussiste la certezza che l’indagato abbia scelto di parlare senza coercizione, induzione o sollecitazione. Irrilevanti sono la volontarietà delle dichiarazioni e le motivazioni sottese, che attengono alla valutazione del dichiarato e non alla sua utilizzabilità (Sez. IV n. 8271 del 27 gennaio 2026; Sez. VI n. 10685 del 19 gennaio 2023; Sez. IV n. 2124 del 27 ottobre 2020).
Il Tribunale del riesame si è confrontato con le questioni difensive con motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Ha ritenuto spontanee le dichiarazioni del coindagato, rese a distanza di due giorni dall’arresto dei correi, perché dagli atti non emergeva alcuna forma di induzione o pressione: il dichiarante aveva da subito manifestato volontà collaborativa e il narrato era privo di interlocuzioni o richieste di chiarimenti. Egli, inoltre, non si era limitato a scaricare la responsabilità sui correi, ma aveva anzitutto accusato sé stesso.
Il ricorrente prospetta genericamente indebite pressioni, richiamando il fattore temporale — di per sé neutro — e la precisione del narrato, non indicativa di risposte a specifiche domande. La Corte sottolinea il profilo dell’interesse a far valere il vizio procedurale: le dichiarazioni del coindagato non costituiscono l’unico elemento indiziario e non rivestono ruolo centrale. I giudici di merito hanno ricostruito la gravità indiziaria su osservazioni e controlli della polizia giudiziaria, sul sequestro di ingente stupefacente e denaro, sulla sequenza dei contatti telefonici; le dichiarazioni andavano ad arricchire una piattaforma già capace di fondare la prognosi di condanna.
Quanto alla credibilità e ai riscontri, il Tribunale ha dato atto che il narrato era caduto sotto la diretta percezione degli agenti e che i rapporti tra i soggetti erano evincibili dalla sequenza cronologica dei contatti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.