Recesso del committente e indennizzo ex art. 1671 c.c. nell’appalto (Trib. Bologna n. 1673/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso del committente dal contratto di appalto, anche se esercitato senza giusta causa, determina il diritto dell’appaltatore all’indennizzo ex art. 1671 c.c., comprensivo delle spese sostenute per attività prodromiche e del mancato guadagno, indipendentemente dall’avvenuto inizio dei lavori. La natura essenziale del termine per l’esecuzione non può essere desunta dal mero dato letterale del contratto quando le parti abbiano di fatto concordato una proroga o quando il ritardo sia imputabile anche al committente. In caso di recesso, l’utile dell’appaltatore può essere liquidato in via equitativa applicando i criteri desumibili dalla normativa sugli appalti pubblici (decurtazione di un quinto e utile del 10%), e il committente deve essere condannato anche alla rivalutazione e agli interessi dalla data del recesso.
Il Fatto
Un condominio ha stipulato con un’impresa due contratti di appalto per lavori di riqualificazione edilizia, rispettivamente per il bonus facciate e per il Superbonus 110%, con cessione dei crediti d’imposta. Il condominio ha versato all’impresa € 14.428,56 a titolo di acconto e ha ceduto i crediti fiscali. L’impresa ha avviato le attività prodromiche, ma i lavori non sono iniziati tempestivamente a causa di ritardi nella consegna della documentazione da parte del condominio e di modifiche normative che hanno bloccato il sistema bancario. Il condominio ha quindi convocato un’assemblea e, con delibera del 16 ottobre 2022, ha manifestato la volontà di recedere dai contratti, comunicandolo all’impresa il 20 ottobre 2022. Il condominio ha agito in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento dell’impresa e la restituzione dell’acconto; l’impresa si è costituita chiedendo il rigetto e, in riconvenzionale, l’indennizzo ex art. 1671 c.c. per il recesso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione del condominio. Ha escluso la natura essenziale dei termini contrattuali, osservando che il contratto bonus facciate prodotto era una versione errata, e che le parti, in assemblea, avevano concordato lo slittamento dell’inizio lavori a settembre 2022 e poi a data successiva, senza che il condominio sollevasse eccezioni. Inoltre, il ritardo era in parte imputabile al mancato invio, da parte del condominio, della documentazione necessaria per la cessione del credito, e a cause sopravvenute (modifiche normative), non addebitabili all’impresa. L’impresa aveva anzi manifestato la disponibilità a proseguire i lavori e a manlevare il condominio dai rischi di decadenza dai benefici fiscali.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la Corte ha qualificato la delibera assembleare del 16 ottobre 2022 come recesso unilaterale del committente, ai sensi dell’art. 1671 c.c., e non come risoluzione per inadempimento. Ha richiamato la norma secondo cui il committente che recede deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che l’impresa aveva effettivamente sostenuto spese per attività prodromiche (studio preliminare, rilievi, pratiche CILAS, diagnosi energetica, APE, relazioni tecniche) per un totale di € 30.524,64. Per il mancato guadagno, ha applicato in via equitativa i criteri desumibili dalla normativa sugli appalti pubblici (utile del 10% sull’importo decurtato di un quinto), determinando un utile di € 6.396,88 per il bonus facciate, € 28.745,12 per il Superbonus e un ulteriore utile finanziario del 5% sull’importo delle opere (€ 19.762,27), per un totale di € 54.904,27. La somma complessiva di € 85.428,91 è stata ridotta dell’acconto già trattenuto (€ 14.428,56), residuando € 71.000,35, rivalutato e interessato fino alla sentenza per un totale di € 80.721,01.
Implicazioni Pratiche
- Recesso del committente e indennizzo automatico: Il committente che recede dal contratto di appalto senza giusta causa è tenuto a indennizzare l’appaltatore ex art. 1671 c.c., indipendentemente dalla sussistenza di un inadempimento; l’indennizzo copre le spese sostenute per attività preparatorie e il mancato guadagno, anche se i lavori non sono iniziati, purché l’impresa abbia svolto attività utili e dimostrabili (es. studi, pratiche, rilievi).
- Prova della natura essenziale del termine: L’essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. non può essere desunta dal solo dato testuale se le parti hanno di fatto tollerato o concordato proroghe; il giudice valuta il comportamento complessivo, e il committente che non eccepisce tempestivamente i ritardi e contribuisce al loro verificarsi (ad es. non fornendo la documentazione necessaria) non può poi invocare la risoluzione automatica.
- Liquidazione equitativa del mancato guadagno: In assenza di prova specifica dell’utile effettivamente perduto, il giudice può liquidare il mancato guadagno in via equitativa, utilizzando criteri oggettivi come quelli degli appalti pubblici (decurtazione di un quinto e utile del 10%) e, per le operazioni finanziarie connesse, una percentuale ulteriore; la CTU costituisce strumento indispensabile per quantificare spese e utile, anche in assenza di lavori eseguiti.
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Nota della Redazione
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