Risoluzione per inadempimento e inammissibilità della penale cumulata (Trib. Catanzaro n. 1846/2026)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. richiede la prova del titolo e l’allegazione dell’inadempimento, gravando sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’impossibilità sopravvenuta non imputabile. In caso di contratto di compravendita con obbligazione facoltativa (permuta in alternativa al pagamento del prezzo), l’impossibilità della prestazione facoltativa non estingue l’obbligazione principale in danaro, che rimane sempre esigibile. La domanda di risoluzione preclude la domanda di adempimento e quella di penale, ai sensi dell’art. 1383 c.c., che vieta il cumulo tra prestazione principale e penale, salvo che questa non sia stata stipulata per il semplice ritardo. La parte che si rifiuta ingiustificatamente di partecipare alla mediazione è passibile della sanzione pecuniaria ex art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010.
Il Fatto
I venditori hanno trasferito un terreno alla società acquirente, pattuendo il pagamento del prezzo in parte in danaro e in parte mediante cessione di immobili da realizzare sul terreno stesso. A seguito del mancato rilascio della concessione edilizia da parte del Comune, la società non ha realizzato gli immobili né ha corrisposto il saldo del prezzo in danaro. I venditori hanno inviato una diffida e successivamente hanno agito per la risoluzione del contratto, il pagamento del residuo prezzo (€ 453.978,98) e di una clausola penale di € 500.000,00, oltre al risarcimento del danno. La società si è costituita eccependo l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per factum principis e chiedendo la riduzione del prezzo, e ha proposto domanda riconvenzionale per la riduzione del prezzo a un terzo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha qualificato il contratto come compravendita con integrazione del prezzo in natura, e non come permuta, evidenziando che la volontà delle parti era quella di attribuire primaria rilevanza alla dazione del danaro, con la possibilità per la società di liberarsi mediante trasferimento di immobili (obbligazione facoltativa). Ha rigettato le domande di risoluzione di diritto: la clausola risolutiva espressa non è operativa perché i venditori, con la scrittura del 2006, hanno rinunciato ad avvalersene; il termine non è essenziale, essendo stato reiteratamente prorogato; la diffida non conteneva l’avvertimento della risoluzione né un termine congruo, configurandosi come mera messa in mora.
Ha invece accolto la domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., ritenendo provato l’inadempimento della società (mancato pagamento del saldo del prezzo). Quanto all’eccezione di impossibilità sopravvenuta, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il factum principis libera il debitore solo se imprevedibile e non superabile con la diligenza ordinaria. Nel caso di specie, il rifiuto del Comune è stato motivato da carenze progettuali (mancanza di accessibilità, difformità dalle NTA, mancata VIA) che la società avrebbe potuto prevenire o superare, sicché l’impossibilità è imputabile. Inoltre, essendo l’obbligazione principale in danaro, l’impossibilità della prestazione facoltativa non estingue il debito.
La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna all’adempimento, poiché incompatibile con la domanda di risoluzione già accolta. Ha rigettato la domanda di pagamento della penale (€ 500.000,00) per violazione del divieto di cumulo ex art. 1383 c.c., non avendo gli attori scelto la penale in via alternativa alla prestazione principale. Ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per mancanza di prova del pregiudizio effettivo, e la domanda di ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà. Ha accolto la domanda di sanzione per mancata partecipazione alla mediazione, condannando la società al pagamento di € 1.686,00 in favore dell’Erario, ritenendo il rifiuto di avviare le trattative equivalente a una mancata partecipazione ingiustificata. Ha compensato le spese per due terzi, condannando la società al pagamento del residuo.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio dell’impossibilità sopravvenuta: Il debitore che eccepisca l’impossibilità della prestazione per factum principis deve provare non solo il provvedimento amministrativo ostativo, ma anche che tale impedimento era imprevedibile e non superabile con l’ordinaria diligenza; la mera allegazione del rifiuto amministrativo non è sufficiente se il debitore non ha sperimentato tutte le vie per rimuoverlo.
- Divieto di cumulo tra risoluzione e penale: In caso di domanda di risoluzione per inadempimento, il creditore non può cumulare la penale con la prestazione principale (art. 1383 c.c.), ma può chiedere il risarcimento del danno ulteriore, purché lo provi; la penale è alternativa alla prestazione principale, e il creditore che opta per la risoluzione perde il diritto alla penale.
- Sanzione per mancata partecipazione alla mediazione: Il rifiuto ingiustificato di dare avvio alle trattative in sede di mediazione, anche se formalmente la parte è presente, integra la “mancata partecipazione senza giustificato motivo” ex art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010, con conseguente condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato; la parte che intenda evitare la sanzione deve giustificare il rifiuto con motivi oggettivi e documentati.
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