Art. 457 c.c. Delazione dell’eredità
L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
L’art. 457 c.c. stabilisce come si distribuisce concretamente un’eredità: chi ha fatto testamento viene seguito per primo, la legge interviene solo dove il testamento tace o è invalido, e in ogni caso non può ledere la quota riservata ai familiari più stretti. È la norma di riferimento ogni volta che occorre capire se conta il testamento o la legge — situazione tutt’altro che rara, perché i due titoli possono convivere sulla stessa eredità. È anche la norma che introduce il concetto di “delazione”, cioè il momento in cui l’eredità viene effettivamente messa a disposizione di chi è chiamato a succedere: un passaggio spesso confuso con la semplice “chiamata” all’eredità, ma giuridicamente distinto e decisivo in ogni controversia successoria.
Cosa prevede l’articolo 457 c.c.
Il codice configura due titoli di devoluzione dell’eredità, tra loro coordinati e non reciprocamente sovrapponibili (art. 587 c.c.). Il rapporto tra le due forme di devoluzione è di sussidiarietà della successione legittima rispetto a quella testamentaria: la legge interviene solo quando manca, in tutto o in parte, la disposizione testamentaria (Cass. 15071/2016; Cass. 36082/2023).
Attenzione: l’esistenza di un testamento non esclude automaticamente la successione legittima. Il concorso tra le due forme di devoluzione si verifica quando il testamento non disciplina l’intero patrimonio, oppure non disciplina validamente una parte di esso. Vale anche per i beni acquisiti dal defunto dopo la redazione del testamento: se sopravvenuti, seguono la successione legittima e non sono vincolati dalle disposizioni testamentarie già scritte (Trib. Pisa 327/2025).
In pratica, chi deve ricostruire una successione procede in tre passaggi: accertamento della validità e dell’efficacia del testamento; qualificazione delle singole disposizioni come istituzione di erede o come legato; individuazione dell’eventuale residuo devoluto ab intestato, cioè senza testamento, secondo le regole della successione legittima (App. Roma 3290/2025).
Vocazione e delazione: due concetti da non confondere
La vocazione ereditaria indica la designazione del soggetto chiamato a succedere: il titolo in base al quale una persona è individuata come successibile, che può derivare dalla legge o dal testamento. Risponde alla domanda “chi è chiamato?”.
La delazione ereditaria indica invece la devoluzione concreta dell’eredità al chiamato: il momento in cui il patrimonio ereditario gli viene giuridicamente offerto e nasce il diritto di accettarlo. Risponde alla domanda “quando, e a favore di chi, l’eredità è messa a disposizione perché possa essere accettata?”.
Di regola, vocazione e delazione coincidono al momento dell’apertura della successione, cioè con la morte del defunto. Ma i due concetti possono anche non coincidere temporalmente. Per esempio: quando l’istituzione ereditaria è sottoposta a condizione sospensiva, il diritto di accettare decorre solo dal momento in cui la condizione si verifica — la delazione, quindi, può essere differita. Lo stesso accade nella sostituzione ordinaria: il sostituto è previsto come possibile successore, ma la delazione in suo favore si concretizza solo se il primo istituito non può o non vuole accettare.
La delazione, pur presupponendo l’apertura della successione, non è di per sé sufficiente a far acquistare la qualità di erede: serve anche l’accettazione da parte del chiamato, che può avvenire tramite aditio (l’atto formale di accettazione), per pro herede gestio (comportamenti concludenti che presuppongono la volontà di accettare, come amministrare i beni ereditari da erede) oppure per la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 485 c.c. (Cass. 8053/2017; Cass. 13639/2018; Cass. 34187/2025).
In sintesi: la vocazione è la chiamata all’eredità, cioè il titolo che individua il successibile; la delazione è l’offerta dell’eredità, cioè l’effetto che attribuisce al chiamato il potere di accettare.
Applicazione pratica
Perché distinguere mera chiamata e acquisto dell’eredità
La distinzione tra vocazione, delazione e accettazione diventa decisiva ogni volta che occorre stabilire la legittimazione attiva e passiva in giudizio, la proponibilità delle domande ereditarie, le difese contro le azioni dei creditori del defunto o dei coeredi, e la necessità di provare l’accettazione (Cass. 15831/2025; App. Catania 508/2025). Chi agisce in giudizio come erede di un soggetto deceduto deve allegare e provare la propria qualità di erede, ai fini della legittimazione ad agire, ai sensi dell’art. 69 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 14970/2025). Chi invece agisce iure proprio — cioè a titolo proprio, per un danno personale, e non come erede — non deve fornire questa prova, proprio perché il suo diritto non deriva dalla successione (Cass. 14970/2025).
Il concorso tra devoluzione testamentaria e legittima
Quando la devoluzione testamentaria non esaurisce l’intero asse ereditario, o diventa inefficace per una sua parte, la delazione legale interviene in funzione integrativa, per la quota o per i beni non regolati dal testamento. Il caso più frequente è quello del testamento parziale, in cui le disposizioni testamentarie convivono con la successione ab intestato per il residuo (Cass. 36082/2023; Trib. Napoli 2587/2025). L’onere di allegare l’esistenza di beni non compresi nel testamento grava su chi invoca la devoluzione legittima. Una clausola finale sul residuo patrimoniale (del tipo: “ogni altra sostanza che dovesse trovarsi nel mio patrimonio al momento della mia morte sarà ripartita tra i miei figli secondo legge”) può impedire di qualificare il testamento come parziale, escludendo così l’apertura della successione legittima sui beni residui (Trib. Lecce 2137/2025).
La diseredazione in presenza di disposizioni positive
Un testamento può contenere sia disposizioni positive (attribuzioni di beni) sia una clausola di diseredazione verso un determinato successibile. La Cassazione ha chiarito come vanno lette insieme:
«Se la successione legittima può aprirsi talvolta anche in presenza di disposizioni testamentarie positive, e se effetto tipico della diseredazione è di portare deroga al regolamento legale della successione, è coerente riconoscere che tale effetto è idoneo a dispiegarsi non solo se la disposizione di esclusione rappresenti l’isolato contenuto del testamento, ma anche quando ad essa si accompagnino disposizioni positive. In questi casi si imporrà piuttosto una preliminare indagine volta ad accertare se la dichiarazione negativa vada intesa come puramente confermativa o comunicativa della sancita preterizione del successibile, operata con le disposizioni positive, ovvero come contenente una sua definitiva esclusione dalla vicenda successoria. Nel primo caso si farebbe luogo a normale chiamata testamentaria e il successibile potrebbe ancora eventualmente essere chiamato ex lege, se ci sono beni non assegnati dal testatore oppure se una o più delle disposizioni attributive fossero invalide o inefficaci. Nel secondo caso la disposizione negativa continuerebbe a svolgere il proprio effetto tipico e caratteristico del fatto impeditivo, escludendo il concorso del diseredato sui beni eventualmente non assegnati e sui beni oggetto di disposizioni testamentarie invalide o inefficaci, che egli non avrebbe interesse ad impugnare» (Cass. 26062/2018).
La polizza vita con beneficiari designati come “gli eredi”
Un caso pratico ricorrente: il defunto ha stipulato un’assicurazione sulla vita indicando come beneficiari genericamente “i propri eredi”. L’indennizzo entra nell’eredità e si divide secondo le quote successorie? La risposta è no:
«Deve infatti ritenersi pienamente condiviso l’orientamento secondo cui la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione, con la conseguenza che, la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, non rientrando l’indennizzo nell’asse ereditario, ma spettando direttamente al creditore l’indennizzo assicurativo (Cass. SS. UU. 11421/2021)» (Trib. Asti 112/2025; per un diverso approccio in relazione alla concreta esegesi della scheda testamentaria, si veda Trib. Bologna 239/2025).
La sostituzione fedecommissaria: una doppia delazione
Nella sostituzione fedecommissaria l’ordinamento ammette, in via eccezionale, una duplice delazione successiva: una in favore dell’istituito e una, differita, in favore del sostituito, con obbligo per il primo di conservare e restituire i beni al secondo (artt. 692, 696 c.c.).
Cosa si trasmette agli eredi: il principio generale
I rapporti patrimoniali attivi e passivi del defunto si trasmettono mortis causa, salvo che la legge o la natura del rapporto ne escludano la sopravvivenza. Il fondamento sta nella continuità della garanzia patrimoniale: beni, crediti, debiti e utilità economicamente valutabili cadono nell’asse ereditario e seguono le regole della devoluzione successoria (art. 2740 c.c.). La trasmissibilità riguarda anche i rapporti contrattuali patrimoniali che non siano intuitu personae — cioè conclusi in ragione delle qualità personali di una delle parti — con subentro degli eredi nelle posizioni del defunto, salvo recesso o diversa disciplina speciale (artt. 1571, 1615 c.c.). In applicazione concreta, anche i rapporti di utenza e le obbligazioni contrattuali ordinarie si trasferiscono agli eredi, che restano obbligati fino a quando non esercitino i rimedi negoziali o legali previsti (Trib. Pisa 452/2025). I debiti esistenti al momento della morte, compresi gli accessori maturati successivamente sul debito già trasmesso, gravano sugli eredi secondo le rispettive quote ereditarie (art. 752 c.c.; Trib. Siracusa 508/2025).
Cosa non si trasmette: i rapporti intuitu personae
La trasmissibilità non è assoluta: si arresta quando la legge collega il rapporto alla persona del titolare, o quando la funzione del rapporto ne presuppone l’esecuzione personale (artt. 772, 979, 1722 c.c.). L’usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario e non entra nell’asse ereditario, perché il diritto è conformato per durare al massimo quanto la vita del suo titolare (art. 979 c.c.). Il mandato si estingue per la morte del mandante o del mandatario, salva la disciplina degli atti urgenti e dei casi particolari, proprio perché il rapporto fiduciario è normalmente personale (art. 1722 c.c.). Nell’appalto, invece, la morte dell’appaltatore non scioglie il contratto se la sua persona non fu motivo determinante del contratto (art. 1674 c.c.) — a conferma, per contrasto, che è proprio la considerazione personale a poter impedire la prosecuzione ereditaria del rapporto. In materia di assegni periodici, le rate già maturate prima della morte sono crediti patrimoniali trasmissibili, mentre le prestazioni future, legate a una funzione personale del rapporto, non si trasferiscono (Trib. Siracusa 508/2025). Lo stesso criterio vale nei contratti sociali di persone, dove non si trasmette la qualità di socio, ma solo il valore economico della quota mediante credito alla liquidazione, proprio perché la partecipazione è strutturalmente intuitu personae (Trib. Fermo 732/2024).
Posizioni non patrimoniali con tutela post mortem
Alcune posizioni giuridiche, pur non essendo qualificabili a rigore come patrimoniali, ricevono una qualche forma di tutela anche dopo la morte del titolare: le azioni di stato proponibili dai discendenti, il diritto morale d’autore (art. 23 l. 633/1941), il diritto di difendere in sede civile l’onore del defunto verso le offese ricevute da terzi (Cass. 18563/2025). Il diritto personalissimo, in senso stretto, non entra nell’asse ereditario, ma alcuni interessi connessi possono ricevere tutela post mortem da parte dei congiunti iure proprio (a titolo proprio) o in forza di una legittimazione speciale prevista dalla legge.
In ambito risarcitorio, la giurisprudenza distingue il credito già maturato in capo alla vittima prima della morte dal danno coincidente con la perdita immediata della vita: il danno terminale (biologico o morale) è trasmissibile agli eredi se vi fu un apprezzabile intervallo di sopravvivenza cosciente, mentre il danno tanatologico — cioè il danno da perdita della vita in sé — non è trasmissibile iure hereditario, cioè per via successoria (Trib. Nocera Inferiore 2160/2025).
Il diritto d’autore: cosa passa agli eredi
Nel diritto d’autore occorre distinguere tra diritti di utilizzazione economica, che sono trasmissibili, e diritto morale, che resta inalienabile e non si trasmette come posizione patrimoniale agli eredi (artt. 2577, 2581 c.c.; art. 22 l. 633/1941). I diritti di sfruttamento economico dell’opera entrano quindi nell’asse ereditario e possono essere esercitati dagli aventi causa, mentre il diritto morale resta legato alla personalità dell’autore, pur restando protetto post mortem attraverso la legittimazione dei familiari o dei soggetti indicati dalla legge. È intrasmissibile, in particolare, il diritto di ritirare l’opera dal commercio, prerogativa strettamente personale dell’autore (Trib. Venezia 46/2024).
Giurisprudenza: gli orientamenti principali
La morte come fatto oggettivo e automatico
Problema: stabilire se, e quando, la successione legittima possa operare nonostante l’esistenza di un testamento. Principio: la legge interviene solo dove il testamento manca, in tutto o in parte, anche per beni sopravvenuti alla sua redazione (Cass. 15071/2016; Cass. 36082/2023; Trib. Pisa 327/2025). Conseguenza pratica: non basta verificare che esista un testamento valido: occorre sempre controllare se copre l’intero patrimonio, incluso quanto acquisito dopo la sua redazione.
Vocazione, delazione e necessità dell’accettazione
Problema: capire se essere “chiamati” all’eredità equivalga già a essere eredi. Principio: la delazione mette l’eredità a disposizione del chiamato, ma l’acquisto della qualità di erede richiede sempre un’accettazione, espressa o tacita (Cass. 8053/2017; Cass. 13639/2018; Cass. 34187/2025). Conseguenza pratica: chi è solo “chiamato” non risponde ancora dei debiti ereditari né può esercitare i diritti dell’erede, finché non accetta.
Concorso tra le forme di delazione: il testamento parziale
Problema: gestire un’eredità in cui il testamento regola solo una parte del patrimonio. Principio: per il residuo si apre la successione legittima, salvo che una clausola testamentaria copra espressamente anche i beni non specificamente indicati (Cass. 36082/2023; Trib. Napoli 2587/2025; Trib. Lecce 2137/2025). Conseguenza pratica: prima di applicare le regole della successione legittima a un bene non menzionato nel testamento, va verificato se una clausola di chiusura lo ricomprenda comunque.
Effetti della diseredazione in presenza di disposizioni positive
Problema: interpretare una clausola di diseredazione quando il testamento contiene anche attribuzioni positive a favore di altri. Principio: occorre un’indagine specifica per capire se la diseredazione sia solo confermativa dell’esclusione già operata con le disposizioni positive, o se costituisca un’esclusione autonoma e definitiva (Cass. 26062/2018). Conseguenza pratica: l’esito cambia il diritto del diseredato a partecipare a beni non assegnati o a disposizioni invalide.
Polizza vita e beneficiari designati come “eredi”
Problema: stabilire se l’indennizzo di un’assicurazione sulla vita con beneficiari genericamente indicati come “eredi” segua le regole della successione. Principio: l’indennizzo non entra nell’asse ereditario ed è un diritto proprio del beneficiario, non ripartito secondo le quote successorie (Cass. SS.UU. 11421/2021; Trib. Asti 112/2025). Conseguenza pratica: l’indennizzo non risponde dei debiti ereditari e non è soggetto a collazione o riduzione secondo le regole successorie ordinarie, salvo diversa volontà del contraente.
Legittimazione: onere di provare la qualità di erede
Problema: capire chi deve dimostrare, in giudizio, di essere erede. Principio: chi agisce come erede deve allegare e provare tale qualità; chi agisce per un proprio diritto autonomo (iure proprio) non ne ha bisogno (Cass. 14970/2025; Cass. 15831/2025; App. Catania 508/2025). Conseguenza pratica: prima di agire o resistere in una causa collegata a una successione, va sempre verificato a quale titolo si agisce.
Trasmissibilità dei rapporti patrimoniali e limite dei rapporti personali
Problema: stabilire quali rapporti del defunto proseguono con gli eredi e quali si estinguono. Principio: la regola è la trasmissibilità (art. 2740 c.c.), salvo che il rapporto sia strutturalmente legato alla persona del titolare, come l’usufrutto, il mandato o la partecipazione in società di persone (art. 979 c.c.; art. 1722 c.c.; Trib. Fermo 732/2024). Conseguenza pratica: non si può presumere che ogni posizione contrattuale del defunto passi automaticamente agli eredi: va verificata la natura del singolo rapporto.
Danno terminale e danno tanatologico
Problema: stabilire se gli eredi possano chiedere, come tali, il risarcimento del danno da morte del proprio congiunto. Principio: è trasmissibile il danno terminale, se vi fu un apprezzabile intervallo di sopravvivenza cosciente; non è trasmissibile il danno da perdita della vita in sé (Trib. Nocera Inferiore 2160/2025). Conseguenza pratica: la richiesta risarcitoria degli eredi va sempre distinta da quella che gli stessi congiunti possono avanzare iure proprio per il proprio danno personale.
Errori frequenti
- Credere che l’esistenza di un testamento escluda sempre la successione legittima. Non è così: le due forme possono coesistere per la parte di patrimonio non disciplinata, invalida o sopravvenuta.
- Confondere la delazione con l’acquisto automatico della qualità di erede. Essere chiamati non basta: serve l’accettazione, espressa o tacita.
- Dimenticare che i beni acquisiti dal defunto dopo la redazione del testamento seguono la successione legittima, salvo clausole di chiusura che li ricomprendano espressamente.
- Agire in giudizio come erede senza allegare e provare la propria qualità di erede. È un requisito di legittimazione, non un dettaglio formale.
- Pensare che l’indennizzo di una polizza vita con beneficiari “gli eredi” si divida secondo le quote successorie. È un diritto proprio del beneficiario, estraneo all’asse ereditario.
- Presumere che tutti i rapporti contrattuali del defunto si trasmettano indistintamente agli eredi. I rapporti intuitu personae, come usufrutto e mandato, si estinguono con la morte del titolare.
- Confondere danno terminale e danno tanatologico nel formulare una richiesta risarcitoria come eredi: solo il primo è trasmissibile per successione.
Articoli collegati
- Art. 43 c.c. — Domicilio
- Art. 587 c.c. — Istituzione di erede e legato
- Art. 485 c.c. — Accettazione dell’eredità: condizioni particolari
- Art. 692 c.c. — Sostituzione fedecommissaria
- Art. 696 c.c. — Obbligo di conservare e restituire
- Art. 2740 c.c. — Responsabilità patrimoniale
- Art. 979 c.c. — Estinzione dell’usufrutto
- Art. 1722 c.c. — Estinzione del mandato
- Art. 752 c.c. — Ripartizione dei debiti ereditari
- Art. 69 e Art. 112 c.p.c. — Legittimazione ad agire
Quando questa norma può creare problemi concreti
La distinzione tra vocazione, delazione e accettazione, così come il rapporto tra testamento e successione legittima, sembrano questioni teoriche — ma emergono puntualmente nelle controversie reali: un erede che agisce in giudizio senza provare la propria qualità, un testamento parziale che lascia beni scoperti, un indennizzo assicurativo erroneamente conteggiato nell’asse ereditario, un rapporto contrattuale che si crede trasmesso agli eredi e invece si è estinto con la morte del titolare. Prima di agire o di dividere un’eredità, è opportuno verificare con attenzione quale titolo di devoluzione si applica e quali rapporti si sono effettivamente trasmessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.