Nullità del fallimento e legittimazione alla riassunzione del curatore cessato (Cass. civ. Sez. 1 n. 10707 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 cod. proc. civ., sono legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l. fall., ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore fallimentare, benché costituito nel giudizio di cassazione. L’organo fallimentare viene infatti meno ab origine, unitamente alla sentenza che ne aveva disposto la nomina, in applicazione del brocardo quod nullum est nullum producit effectum. Il decreto con cui il giudice di rinvio dichiara l’estinzione del giudizio per difetto di legittimazione attiva del curatore ha natura di sentenza, ai sensi dell’art. 307, comma 4, cod. proc. civ., ed è pertanto impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, non già con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Il Fatto
Con sentenza del febbraio 2016 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento di una società, su ricorso di un creditore. Nel successivo giudizio di reclamo la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’impugnazione, ma la pronuncia era stata cassata dalla Corte di cassazione con ordinanza del marzo 2023, in accoglimento del motivo concernente la violazione del principio del contraddittorio: la notificazione ex art. 15 l. fall. aveva avuto ad oggetto solo il decreto di fissazione dell’udienza camerale, e non anche il ricorso per la dichiarazione di fallimento. La Cassazione aveva disposto il rinvio al Tribunale, in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354, comma 1, cod. proc. civ.
Il curatore fallimentare aveva riassunto il giudizio nel maggio 2023, ma il Tribunale di Benevento, con decreto del novembre 2023, esclusa l’efficacia sanante della costituzione tardiva del creditore istante, aveva dichiarato estinto il giudizio, ritenendo inammissibile la riassunzione proposta da un curatore di un fallimento caducato e quindi da un organo cessato dalla carica. Avverso tale decreto la curatela ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione del provvedimento impugnato come avente natura di sentenza ex art. 307, comma 4, cod. proc. civ., ovvero comunque contenuto decisorio, in quanto idoneo a definire il processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale. Tali provvedimenti vanno impugnati con gli ordinari mezzi di gravame, come il reclamo ex art. 22 l. fall. parimenti proposto dalla curatela, mentre il ricorso straordinario per cassazione presuppone, in limine, la definitività del provvedimento, requisito qui insussistente. Il più risalente precedente invocato dal ricorrente risulta isolato e recessivo rispetto al consolidato orientamento nomofilattico richiamato dalla Corte.
Ritenuta comunque la sussistenza dell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 1, cod. proc. civ., il Collegio afferma il principio di diritto sopra riportato, valorizzando la peculiarità del rinvio disposto in fattispecie di nullità del contraddittorio. La Corte distingue il rinvio c.d. prosecutorio ex art. 383, comma 1, cod. proc. civ. (cassazione con rinvio allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata) dal rinvio c.d. restitutorio e improprio ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., in cui il giudizio, per la nullità rilevata, deve ricominciare da capo dinanzi al giudice di primo grado.
Con specifico riferimento alla dichiarazione di fallimento, la declaratoria di nullità fa venir meno automaticamente la sentenza impugnata e, con essa, l’organo del curatore in essa nominato. Il processo retrocede così alla fase iniziale del procedimento ex art. 15 l. fall., anteriore all’invalida apertura della procedura, e la domanda di fallimento deve essere riproposta dalle originarie parti legittimate: il debitore, il creditore istante o il pubblico ministero. Tale conclusione non contrasta con la previsione dell’art. 392, comma 1, cod. proc. civ., che abilita «ciascuna delle parti» alla riassunzione, poiché il curatore, privato della legittimazione in seguito alla caducazione della sentenza di nomina, non può essere ricompreso in tale nozione nell’ambito di un procedimento destinato a svolgersi (e ad instaurarsi) nuovamente da principio.
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Nota della Redazione
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