Il giudice del rinvio deve esaminare le prove documentali già acquisite e non può dichiararle precluse (Cass. civ. Sez. 1 n. 4233 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens può essere desunta da presunzioni semplici, tra cui rientra la notorietà della crisi finanziaria del debitore diffusa attraverso la stampa. Detto elemento non è di per sé neutro, ma può concorrere, insieme ad altri, alla formazione del quadro indiziario. In sede di giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice, investito dei poteri previsti dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità e non può dichiarare precluse o tardive le deduzioni e le produzioni documentali già valutate nei precedenti gradi di giudizio, né può esimersi dall’esame delle prove documentali acquisite agli atti, dovendo, in caso di loro irreperibilità, disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di revocatoria proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria della società nei confronti della società convenuta, dichiarando inefficaci taluni pagamenti per un importo complessivo superiore a centoquarantamila euro effettuati nel periodo sospetto. La Corte d’appello, in riforma, aveva rigettato la domanda, escludendo rilievo alla notorietà del dissesto del gruppo derivante dalla stampa.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3299/2017, aveva cassato tale decisione, affermando l’idoneità delle notizie di stampa a costituire indizio per la prova della scientia decoctionis. Il giudice del rinvio aveva nuovamente rigettato la domanda, ravvisando l’assenza di allegazioni specifiche, l’irreperibilità delle rassegne stampa e la preclusione ex art. 345 cod. proc. civ. delle deduzioni relative al bilancio dell’esercizio 2001. La procedura ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il contenuto della propria precedente ordinanza n. 3299/2017, resa tra le stesse parti, rilevando come la cassazione fosse stata disposta perché il giudice di appello aveva sostenuto l’inidoneità “in assoluto” delle notizie di stampa a fondare un quadro indiziario. Il giudice del rinvio, invece, aveva omesso di correlare quell’elemento ad altri elementi disponibili, riproponendo di fatto la stessa censurata valutazione di inidoneità assoluta della prova.
La Corte ha quindi affermato che la mancanza di allegazioni in entrambi i gradi di giudizio, ravvisata dal giudice del rinvio, risultava avulsa dallo sviluppo del procedimento, posto che l’intero dibattito processuale si era sviluppato proprio attorno al valore da attribuire alle produzioni documentali. Con riguardo al carattere cosiddetto chiuso del giudizio di cui agli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., la Corte ha precisato che la controversia deve essere riproposta nei termini e nello stato di istruzione in cui si trovava nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata. La valutazione di irrilevanza del bilancio compiuta nella prima decisione di appello precludeva ai giudici del rinvio di dubitare dell’avvenuta e tempestiva prospettazione della relativa questione.
Da ultimo, la Corte ha valorizzato il principio per cui il giudice, ove non risulti l’annotazione del ritiro del fascicolo di parte, non può rigettare la domanda per mancanza di una prova documentale ivi inserita, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, solo in caso di esito negativo, concedere alla parte un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo. In tale ottica, la non reperibilità in atti delle rassegne stampa e del bilancio non autorizzava il giudice del rinvio a evitarne l’esame. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.