Differenza tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice incentrata sul dolo (Cass. pen. Sez. 5 n. 7275 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, l.f. e la bancarotta semplice di cui all’art. 217, secondo comma, l.f. consiste nell’elemento psicologico. Nel primo caso è richiesto il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di tenere irregolarmente le scritture contabili con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell’imprenditore; nel secondo caso è sufficiente il dolo o la colpa, ravvisabili quando l’agente ometta la tenuta delle scritture con coscienza e volontà o per semplice negligenza. Tale differenza non può ravvisarsi nell’elemento oggettivo, dal momento che entrambe le fattispecie puniscono sia l’omessa sia l’irregolare tenuta dei libri sociali. La condotta di omessa tenuta della contabilità può integrare la bancarotta fraudolenta documentale quando sia finalizzata ad impedire la ricostruzione delle vicende societarie e ad occultare una contestuale distrazione di somme.
Il Fatto
Il ricorrente, già amministratore di fatto di una società immobiliare dichiarata fallita, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. La contestazione riguardava la distrazione di una somma di denaro, parte del prezzo della vendita di un immobile sociale, in favore di altra società riconducibile al medesimo soggetto, nonché la sottrazione delle scritture contabili della società fallita.
La Corte d’Appello di Ancona aveva rigettato l’impugnazione, confermando la condanna. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi con i quali contestava, in particolare, la ricostruzione della condotta distrattiva, la quantificazione dell’importo distratto, la sussistenza del dolo specifico e la qualificazione del reato documentale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso infondato, rigettandolo. In ordine al primo motivo, relativo alla bancarotta per distrazione, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata e quella di primo grado, i cui apparati motivazionali si integrano, avevano fornito una motivazione specifica e non illogica sull’inconsistenza probatoria della documentazione prodotta dalla difesa, volta a dimostrare una funzione restitutoria dei pagamenti. Il ricorrente non si era confrontato con tali specifici passaggi, limitandosi ad un generico rinvio agli atti. La Corte ha inoltre respinto la censura relativa alla mancata prova del ritrasferimento delle somme nella disponibilità dell’imputato, valorizzando molteplici elementi quali il ruolo di dominus di fatto della società fallita, la parallela gestione di fatto della società beneficiaria dei pagamenti, lo stato di inattività di quest’ultima, la cessione di credito tra le due società e la successiva cessazione dell’attività.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura incompleta e lacunosa, in quanto il ricorrente non si confrontava con gli elementi da cui i giudici di merito avevano logicamente dedotto lo stato di prossima decozione della società, come la sottoposizione a plurime azioni civili. In merito alla quantificazione dell’importo distratto, la Suprema Corte ha osservato che la difesa non aveva chiarito la decisività della differenza tra l’importo contestato (€ 32.700) e quello indicato nel motivo (€ 29.700), rilevando comunque la mancanza di una giustificazione per il versamento alla società beneficiaria.
In relazione al terzo e quinto motivo, esaminati congiuntamente per la loro interferenza, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la differenza tra le due fattispecie di bancarotta si fonda sull’elemento psicologico, citando il precedente Sez. 5, n. 6769/2005. Ha quindi escluso la qualificazione in termini di bancarotta semplice, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione insindacabile sul piano logico in ordine alla dolosa sottrazione delle scritture contabili, finalizzata ad impedire ai creditori di scoprire l’avvenuta distrazione.
Il quarto motivo, concernente la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è stato infine ritenuto manifestamente infondato e privo di interesse, atteso che la documentazione richiesta era già stata acquisita al patrimonio probatorio nel giudizio di primo grado.
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Nota della Redazione
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