Erronea qualificazione giuridica nel patteggiamento: ricorso ammissibile solo per errore manifesto (Cass. pen. Sez. 7 n. 9372 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo nei limitati casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione adottata risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È, pertanto, inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Gela con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. A sostegno dell’impugnazione, la difesa deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto, senza tuttavia evidenziare profili di immediata evidenza che rendessero la contestazione palesemente incongrua rispetto al capo di imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, preliminarmente, ha ritenuto che il ricorso potesse essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione da dichiarare inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto. Tale errore sussiste quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. La Suprema Corte ha richiamato, sul punto, il precedente di Sez. 4, n. 13749 del 2022, Rv. 283023.
Nel caso in esame, la censura proposta risultava aspecifica e non autosufficiente, poiché la presunta violazione di legge non era immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza impugnata. Ne consegue che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
All’esito, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità al principio espresso dalla Corte cost. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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