Presunzione di non meritevolezza delle attenuanti generiche nel divieto detentivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 8714 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere di motivazione in tema di applicazione della recidiva risulta adempiuto quando, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il ricorrente che si limiti a criticare la sentenza per non aver motivato su elementi specifici il diniego delle attenuanti finisce per invertire la prospettiva che si ricava dalla disposizione, dalla quale deriva semmai una presunzione di non meritevolezza. Il ricorso per cassazione proposto con deduzioni generiche e meramente assertive è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 07/02/2025, confermava la decisione di primo grado con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Augusta il 19/04/2022.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, carenze motivazionali in relazione all’applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo di fatto il riesame nel merito della vicenda processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente valutato il motivo concernente la recidiva. I giudici di legittimità hanno richiamato i principi fissati in materia, secondo i quali il dovere di motivazione risulta adempiuto quando, con argomentazione succinta, si dia conto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, citando Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva richiamato le motivazioni del giudice di primo grado e aveva messo in correlazione il carattere eclatante della violazione con i trascorsi delinquenziali dell’imputato, assolvendo quindi all’obbligo motivazionale.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha osservato che il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008. Per effetto di tale riforma, ha precisato la Corte citando Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato per ottenere la diminuente.
La Corte ha quindi valorizzato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, dopo la riforma, si è superata la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato in assenza di elementi negativi. Di conseguenza, risulta congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimandi ai precedenti penali dell’imputato e rilevi l’assenza di concreti elementi positivi, senza che il giudice sia tenuto a motivare specificamente sulla mancata concessione del beneficio.
La Corte ha infine rilevato che il ricorrente si limitava a criticare la sentenza per non aver motivato sulla base di elementi specifici il diniego delle attenuanti generiche, sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale deriva semmai una “presunzione di non meritevolezza”. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.