Domanda risarcitoria ultratardiva nello stato passivo: rinvio alla pubblica udienza (Cass. civ. Sez. I n. 23867/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando una controversia sottoposta alla Cassazione presenta questioni sovrapponibili a quelle già oggetto di ordinanze interlocutorie che ne hanno disposto la trattazione in pubblica udienza, ragioni di opportunità possono giustificare il rinvio a nuovo ruolo per una trattazione congiunta. Nel caso esaminato la questione riguarda, in particolare, la contestazione della ultratardività di una domanda di risarcimento dei danni proposta nell’ambito dell’accertamento dello stato passivo. L’ordinanza ha natura interlocutoria e non risolve nel merito né tale questione né gli ulteriori motivi di ricorso.
Il Fatto
Una società aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare, in prededuzione, di crediti derivanti da acconti versati e dal risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione di contratti di cessione di crediti fiscali. Il giudice delegato aveva ammesso in prededuzione chirografaria una parte del credito, corrispondente alla somma versata in relazione a un contratto successivamente sciolto dalla procedura ai sensi dell’art. 72 l. fall.
Il Tribunale, investito dell’impugnazione ex art. 98 l. fall., aveva disposto l’ammissione con riserva del credito già riconosciuto, ritenendo pendente un distinto giudizio sulla legittimità dell’esercizio del potere di scioglimento del contratto. Contro tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi contestano il mancato accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio endofallimentare in attesa della definizione del giudizio ordinario relativo alla legittimità dello scioglimento dei contratti. La ricorrente invoca gli artt. 274 e 295 c.p.c., sostenendo l’esistenza di un rapporto tra le due controversie.
Il terzo e il quarto motivo denunciano invece l’omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità dell’esercizio della facoltà di scioglimento ex art. 72 l. fall. Il successivo motivo investe l’ammissibilità della domanda restitutoria e la qualificazione come ultratardiva della domanda risarcitoria, con riferimento agli artt. 98, 101, 111 e 111-bis l. fall. Un ulteriore motivo censura infine l’ammissione del credito con riserva.
La Cassazione non esamina nel merito tali doglianze. Il Collegio rileva che, con le ordinanze interlocutorie nn. 8670 e 9105/2026, emesse in controversie definite come sovrapponibili e riguardanti la stessa società nei confronti di altre procedure, era già stata disposta la trattazione in pubblica udienza di questioni concernenti la contestazione della ultratardività della domanda di risarcimento dei danni.
È questo dato processuale a determinare l’esito dell’ordinanza. La Corte ritiene opportuno che anche la presente controversia venga trattata in pubblica udienza, così da consentire l’esame congiunto delle questioni omogenee già emerse nei procedimenti paralleli.
Il provvedimento non prende quindi posizione sulla tempestività della domanda risarcitoria, sulla possibilità di sospendere il procedimento di accertamento del passivo, sulla legittimità dello scioglimento dei contratti né sui presupposti dell’ammissione con riserva. La causa viene semplicemente rinviata a nuovo ruolo per la successiva trattazione in pubblica udienza.
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