Responsabilità penale dell’appaltatore per opere eseguite dal subappaltatore in reato edilizio (Cass. pen. Sez. 3 n. 11303 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d’uso realizzato mediante opere richiede il permesso di costruire quando comporta il passaggio dell’immobile da una categoria urbanistica a un’altra e, se effettuato nei centri storici, anche quando avviene all’interno di una medesima categoria omogenea. La realizzazione di un cambio di destinazione d’uso di un locale, ancorché di modeste dimensioni e dedotto come pertinenza di un’unità immobiliare sovrastante, integra una modifica rilevante ai fini urbanistici. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e miri a ottenere una nuova valutazione delle evidenze probatorie. In tema di costruzione edilizia abusiva, risponde dell’illecito l’appaltatore che si sia avvalso di un terzo subappaltatore per l’esecuzione delle opere, non assumendo rilievo la circostanza che i lavori siano stati materialmente eseguiti da quest’ultimo. È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso la sentenza che non abbia considerato un motivo di appello manifestamente infondato, non potendo l’eventuale accoglimento sortire alcun esito favorevole in sede di rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata proscioglieva alcuni imputati dal reato di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 per particolare tenuità del fatto e dai reati edilizi e paesaggistici di cui ai capi B, C e D perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. La Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’intervento avesse interessato un piccolo deposito pertinenziale di un locale commerciale sovrastante e che, pertanto, non potesse configurarsi un mutamento di destinazione d’uso, e la mancanza di motivazione in ordine alla riferibilità delle opere all’impresa di cui era legale rappresentante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Con riguardo alla prima censura, la stessa è stata dichiarata inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato, con essa si tendeva a ottenere una nuova e non consentita valutazione delle evidenze probatorie di merito, relative alla metratura del locale e alla sua dedotta natura pertinenziale; dall’altro, la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano accertato che l’immobile si trovava nel centro storico e che le opere erano state realizzate mediante SCIA, richiamando il principio per cui il mutamento di destinazione d’uso mediante opere richiede il permesso di costruire nei centri storici anche per i cambi all’interno della medesima categoria omogenea. Era stato, inoltre, valorizzato l’argomento per cui la realizzazione di due servizi igienici in un locale adibito a deposito avrebbe consentito una migliore fruizione del locale sovrastante, con aumento del carico urbanistico.
Quanto alla seconda censura, la Corte ha riconosciuto che la questione dell’individuazione della ditta esecutrice era stata effettivamente posta in appello e che la sentenza non conteneva argomenti sul punto. Tale carenza motivazionale, tuttavia, non poteva essere sanzionata, essendo la censura manifestamente infondata. In tema di costruzione edilizia abusiva, sussiste la responsabilità dell’appaltatore anche quando si sia avvalso di un subappaltatore: il primo, in virtù dell’appalto, ha assunto il ruolo di soggetto incaricato dell’esecuzione delle opere. Solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano completa autonomia, senza possibilità di ingerenza, può configurarsi l’esonero dagli obblighi di protezione.
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Nota della Redazione
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