Irripetibilità dell’indebito e sanatoria retroattiva per il personale di staff regionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20482 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvataggio di cui all’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025, che fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001, ha natura retroattiva e mira a sanare gli atti riconducibili all’ambito di autoregolazione regionale della materia di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001, già riconosciuto dall’art. 27 del medesimo decreto. Essa non può, invece, essere estesa agli atti interni con i quali una regione abbia dato applicazione alla contrattazione integrativa regionale nell’ambito previsto da leggi regionali dichiarate costituzionalmente illegittime, poiché tali atti sono nulli e non meramente annullabili. Ne consegue che, in caso di nullità dell’attribuzione di trattamenti economici per contrasto con i vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali, non trova applicazione l’art. 2126 c.c., atteso che la nullità non riguarda il contratto di lavoro bensì l’atto che riconosce il beneficio, e sussiste il diritto dell’ente erogatore al recupero delle somme ai sensi dell’art. 2033 c.c., senza che rilevi l’affidamento ingenerato dalla corresponsione.
Il Fatto
Un gruppo di dipendenti di ruolo della Regione Campania aveva ricevuto una richiesta di ripetizione di somme percepite in virtù di trattamenti economici accessori istituiti da leggi regionali (art. 58, commi 2 e 4, L.R. n. 10/2001, e successive modifiche), dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 146/2019. I lavoratori avevano agito in giudizio per l’accertamento negativo del diritto di ripetizione, eccependo, in subordine, la prescrizione parziale. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo nei limiti del prescritto. La Corte d’Appello di Napoli, pronunciando sull’impugnazione, aveva in parte riformato la sentenza, riconoscendo l’intervenuta prescrizione per uno dei lavoratori, ma confermando nel resto la legittimità del recupero. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo, ha affrontato la questione centrale relativa alla portata della clausola di sanatoria introdotta dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025. Detta norma, aggiungendo un periodo all’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento al d.lgs. n. 165/2001. La Corte ha chiarito che la clausola di salvaguardia, avendo ad oggetto gli atti adottati in base all’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sanare retroattivamente gli atti riconducibili all’autonomia regionale nella materia dell’art. 14, prima che fosse rimosso l’impedimento della riserva di legislazione statale. Essa non può, però, estendersi agli atti che hanno dato attuazione a contrattazioni integrative regionali svoltesi nell’ambito di leggi dichiarate incostituzionali, perché tale sentenza si fondava sul presupposto che quelle disposizioni non fossero riconducibili all’autonomia riconosciuta dall’art. 27. La Corte ha quindi escluso che la regola di sanatoria possa determinare un implicito superamento del giudicato costituzionale, rilevando che le regole di sanatoria, avendo carattere eccezionale, sono di stretta interpretazione e non possono far salvi gli effetti di leggi dichiarate illegittime.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001 (secondo e terzo motivo), la Corte ha ritenuto la censura infondata. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la disciplina del recupero di somme pagate in base a disposizioni della contrattazione collettiva integrativa nulla non costituisce una deroga all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione può ripetere le somme illegittimamente versate direttamente dal dipendente. La Corte ha specificato che la modalità di recupero prevista dalla norma non ha la ratio di prevenire rischi di incompatibilità con il principio CEDU di tutela del legittimo affidamento, la cui tutela è circoscritta ai presupposti specifici indicati dalla giurisprudenza europea.
In relazione al quarto motivo, concernente l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 2041 c.c., la Corte ha ribadito che, in caso di nullità della clausola di attribuzione del beneficio economico, non trova applicazione l’art. 2126, comma 2, c.c., poiché la nullità non colpisce il contratto di lavoro ma l’atto stesso che riconosce il beneficio. Ha inoltre escluso l’operatività dell’azione di arricchimento indebito, rilevando il suo carattere sussidiario e l’impossibilità di commisurare l’eventuale locupletazione al compenso invalidamente pattuito, nonché l’infondatezza delle censure per omesso esame di fatti decisivi, trattandosi di apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità. Il quinto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a censurare un preteso travisamento della domanda, non supportato dalla trascrizione degli atti richiesta dall’art. 366 c.p.c..
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Nota della Redazione
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