Riduzione sorveglianza speciale ammissibile durante l’esecuzione ex art 11 (Cass. pen. Sez. 1 n. 3913 del 30.01.2026)
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, la revoca della sorveglianza speciale ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 159/2011 richiede una complessiva valutazione della persistente pericolosità sociale, senza automatismi valutativi o decisori. Il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 attribuisce al tribunale il potere di dare esecuzione alla misura o di revocarla, ma non consente di modificarne parzialmente il contenuto o la durata; tale modifica può essere adottata solo con il procedimento di cui all’art. 11, comma 2, durante l’esecuzione della misura. Ne consegue che il giudice della prevenzione è tenuto a esaminare e motivare anche sulla richiesta subordinata di riduzione della durata della misura, non potendone dichiarare l’inammissibilità per preclusione derivante dal giudicato formatosi sul decreto applicativo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 2022, per la durata di anni tre e mesi sei. Nell’istanza originaria del dicembre 2024, l’interessato aveva chiesto la sospensione della misura e, nel merito, la revoca o, in subordine, la riduzione della durata, sostenendo il venir meno della propria pericolosità sociale anche a seguito dell’assoluzione da un reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale, dopo aver sospeso l’efficacia della misura, rigettava l’istanza disponendone la prosecuzione; la Corte di appello di Reggio Calabria, investita del gravame, confermava il provvedimento, ritenendo preclusa ogni valutazione sulla rideterminazione della durata della misura, in quanto il giudizio applicativo era divenuto definitivo. Avverso tale decreto l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 11, secondo comma, d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio, già affermato in precedenza, secondo cui il giudice della prevenzione, chiamato a pronunciarsi sulla revoca della misura, è tenuto a compiere una valutazione complessiva della persistente pericolosità sociale, correlando gli elementi originariamente acquisiti con quelli relativi all’evoluzione della personalità dell’interessato. Tale criterio, tuttavia, postula che il sottoposto abbia rappresentato il venir meno della propria pericolosità per ragioni sopravvenute, così rendendo necessario un nuovo accertamento di fatto.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto precluso l’esame della domanda subordinata di riduzione della durata della misura, sul presupposto dell’intervenuta definitività del provvedimento applicativo. Al contrario, la norma di cui all’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 prevede espressamente la possibilità che il provvedimento sia modificato in caso di mutamento delle cause che lo hanno determinato, e trova applicazione proprio durante l’esecuzione della misura.
La Corte ha precisato la distinzione tra il procedimento di cui all’art. 14, comma 2-ter, che non consente di modificare parzialmente la misura anche quanto al termine di durata, e quello di cui all’art. 11 citato, che invece consente tale modifica fino alla completa esecuzione della sorveglianza speciale. L’ordinanza impugnata ha quindi omesso di motivare proprio sulla richiesta subordinata di riduzione della durata, nonostante ne fosse stata regolarmente investita.
Ne consegue che la decisione deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, affinché la Corte territoriale valuti nel merito la fondatezza della richiesta, anche alla luce del periodo di misura eventualmente già eseguito e delle sopravvenienze processuali dedotte dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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