Rivalutazione dei fatti preclusa in Cassazione esclude continuazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 2604 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione esclude il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., quando la censura difensiva si risolva in una richiesta di rivalutazione delle argomentazioni fattuali già compiutamente esaminate dal giudice di merito. La ridiscussione degli elementi logici addotti a sostegno della decisione è radicalmente preclusa in sede di legittimità, non integrando il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nella veste di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva l’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei plurimi reati di rapina commessi nell’anno 2023 e giudicati con due separate sentenze di primo grado, entrambe passate in giudicato dopo la parziale riforma in appello.
Avverso tale provvedimento, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione, per non avere il giudice dell’esecuzione considerato l’identità strutturale dei fatti, commessi nello stesso contesto territoriale e in tempi ravvicinati.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente osservato che la questione dell’eventuale continuazione era stata risolta dal giudice dell’esecuzione con un’approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle loro modalità esecutive. Tale esame aveva condotto a conclusioni sostenute da argomenti di fatto del tutto logici, la cui ridiscussione risulta preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha quindi qualificato la critica difensiva come una sostanziale richiesta di rivalutazione delle argomentazioni fattuali già compiutamente sviluppate nel provvedimento impugnato. Tale operazione è stata ritenuta incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di cassazione, che non costituisce un ulteriore grado di merito nel quale reiterare le proprie tesi difensive.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza dei motivi addotti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esonero ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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