Operazioni soggettivamente inesistenti: l’onere della prova della frode e la motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. 5 n. 12650 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che il cessionario era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA, anche attraverso presunzioni semplici. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La motivazione per relationem di una sentenza è ammissibile solo se non si risolve in un’acritica adesione al provvedimento richiamato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno 2003, contestando l’indebita detrazione IVA relativa all’acquisto di autovetture da una società ritenuta una “cartiera” in un meccanismo di frode carosello. Il giudice di primo grado dichiarava non detraibile l’IVA, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, riformando la sentenza, annullava l’avviso di accertamento per mancata prova della consapevolezza della frode da parte della società acquirente.
Avvisi di accertamento erano stati emessi anche nei confronti dei soci per la rettifica del reddito da imputare per trasparenza, e nei confronti del legale rappresentante per l’irrogazione di sanzioni. I giudici di appello annullavano tali atti con sentenze motivate per relationem, richiamando la declaratoria di nullità dell’avviso emesso nei confronti della società. L’Agenzia delle Entrate proponeva sette distinti ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha disposto la riunione dei ricorsi, in quanto la controversia relativa all’accertamento unitario del reddito della società di persone e dei soci configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario. Nel caso di specie, tuttavia, la riunione consente di ricomporre l’unicità della causa senza determinare un inutile dispendio di energie processuali, in presenza di ricorsi simultanei e identiche difese.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo di ricorso concernente l’onere della prova. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha affermato che l’Amministrazione finanziaria deve provare la consapevolezza del cessionario che l’operazione si inseriva in un’evasione, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. La prova non deve essere certa, ma può basarsi su elementi sintomatici come la scarsa struttura del fornitore o la tempistica dei pagamenti.
Nel caso di specie, la Corte regionale aveva erroneamente addossato all’Ufficio l’onere di dimostrare la “partecipazione” alla frode, mentre è sufficiente provare che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole. Inoltre, i giudici di appello avevano valorizzato elementi neutri, quali la consegna della merce, il pagamento con bonifico e la congruità dei prezzi, che non sono idonei a dimostrare la buona fede dell’operatore, in quanto pienamente compatibili con una frode carosello.
La Corte ha, infine, accolto i motivi relativi al vizio di motivazione. Le sentenze dei giudici di appello, che si limitavano a richiamare acriticamente la pronuncia emessa nei confronti della società senza riportarne i passaggi motivazionali, non rispettano il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La Corte ha pertanto cassato le sentenze impugnate e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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