L’opzione per il regime IVA ordinario può essere provata per facta concludentia (Cass. civ. Sez. 5 n. 18769 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sul valore aggiunto, il regime forfettario previsto dall’art. 14-bis del d.P.R. n. 640 del 1972 in relazione agli apparecchi e congegni per il gioco lecito riguarda sia l’imposta sugli intrattenimenti sia l’IVA, equiparate dalla legge quanto alle modalità di riscossione. Le due imposte sono tuttavia autonome ed è sempre consentito al contribuente optare per il regime ordinario dell’IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. L’opzione può essere desunta anche attraverso comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, applicabile anche alle condotte anteriori alla sua entrata in vigore in base alla norma interpretativa di cui all’art. 4 della legge n. 342 del 2000. In materia di cause scindibili, non sussiste litisconsorzio necessario con l’agente della riscossione quando si controverte sulla debenza del tributo, essendone venuto meno l’interesse alla partecipazione al giudizio.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di sale giochi e biliardi, impugnava una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2015, emessa previa determinazione forfetaria dell’imposta sulla base della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, pronunciando sull’appello dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione. Il giudice d’appello riteneva che la società non avesse validamente optato per il regime ordinario IVA, mancando la comunicazione dell’opzione mediante la compilazione del quadro VO della dichiarazione, condizione ritenuta indispensabile per la scelta del predetto regime.
La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 74, sesto comma, del decreto IVA, dell’art. 14-bis del d.P.R. n. 640 del 1972 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, per avere il giudice d’appello erroneamente escluso la validità dell’opzione, in realtà effettuata e mai revocata, e comunicata anche alla SIAE, nonché desumibile da comportamenti concludenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la nullità della notificazione del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato in difetto di costituzione in giudizio di quest’ultima. Ha tuttavia ritenuto superfluo disporre la rinnovazione della notificazione, atteso che la ricorrente faceva valere unicamente una questione attinente alla debenza del tributo, per la quale sussiste la legittimazione passiva della sola Agenzia delle entrate. Vertendosi in materia di cause scindibili, non sussiste il litisconsorzio necessario con l’agente della riscossione.
Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio consolidato principio per cui il regime forfettario previsto dall’art. 14-bis del d.P.R. n. 640 del 1972 riguarda sia l’imposta sugli intrattenimenti sia l’IVA, le quali, sebbene equiparate quanto alle modalità di riscossione, restano imposte autonome. È pertanto sempre consentito al contribuente optare per il regime ordinario dell’IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, opzione che può desumersi anche attraverso comportamenti concludenti.
La Suprema Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per non aver considerato che l’omessa dichiarazione di opzione può essere surrogata da facta concludentia del contribuente. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997, richiamato anche per le condotte anteriori dalla norma interpretativa di cui all’art. 4 della legge n. 342 del 2000, i comportamenti concludenti o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto.
Il giudice del merito non aveva verificato se, nonostante il mancato rispetto delle formalità legali, l’opzione per il regime ordinario fosse stata comunque validamente esercitata per facta concludentia. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del procedimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.