La tracciabilità informatica non equivale alla scoperta del danno occultato e il dolo esclude il potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 139 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, l’occultamento doloso del danno può essere integrato non solo dall’irreperibilità della documentazione, ma anche dalle modalità positive della condotta, quali l’accesso alle posizioni fiscali con credenziali di servizio, l’alterazione dei dati del sistema, l’inserimento di versamenti e crediti inesistenti e la convalida di sgravi in assenza della procedura e della documentazione necessarie. La mera tracciabilità tecnica dell’operazione non equivale alla scoperta del danno, poiché il tracciamento consente di ricostruire ex post l’autore della modifica ma non rivela l’inesistenza del versamento o la mancanza dell’atto giustificativo, sicché il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla scoperta, che nel caso richiede l’incrocio dei dati e una specifica attività di Audit. La prova dell’indebita natura delle operazioni può fondarsi sui tracciamenti informatici e sul confronto con le risultanze oggettive dell’Anagrafe tributaria, gravando sulla convenuta, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 94 c.g.c., l’onere di allegare i fatti impeditivi o giustificativi specificamente invocati. Il dolo si desume da indici univoci quali la reiterazione delle condotte, il conflitto di interessi e la selezione di posizioni riferite alla stessa dipendente o a soggetti a lei vicini. In presenza di dolo o di illecito arricchimento, il vigente art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994 esclude espressamente l’esercizio del potere riduttivo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio aveva accolto la domanda della Procura regionale nei confronti di una dipendente dell’Agenzia delle Entrate, in servizio presso l’Ufficio legale di una Direzione provinciale di Roma, responsabile di una serie di correttive convalide di sgravio e inserimenti di crediti effettuati senza un valido presupposto documentale a favore proprio, del coniuge e di contribuenti legati alla stessa da rapporti di conoscenza o vicinato. Per nessuna delle lavorazioni contestate risultavano reperibili la richiesta del contribuente, la documentazione attestante i versamenti o i crediti, un provvedimento giurisdizionale o altro atto idoneo a giustificare la riduzione della pretesa tributaria. Il giudice di primo grado aveva condannato la dipendente al pagamento di € 12.680,91 a titolo di danno patrimoniale diretto e di € 1.827,60 a titolo di danno da disservizio, ravvisando il dolo e l’occultamento doloso del danno.
La soccombente ha proposto appello, deducendo in un unico motivo la violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova, l’apparenza della motivazione, l’inversione dell’onere probatorio, la prescrizione dell’azione, la concorrente responsabilità dei superiori e la sproporzione del danno da disservizio. La Procura generale ha concluso per il rigetto del gravame, producendo la sentenza penale del Tribunale di Roma che ha riconosciuto la dipendente colpevole in relazione ai medesimi fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente escluso l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, rilevando come la decisione abbia esaminato gli elementi costitutivi della responsabilità e quantificato separatamente il danno diretto e quello da disservizio. Ha inoltre ritenuto non configurabile un’omessa pronuncia sulle difese subordinate, devolute integralmente al giudice d’appello.
Quanto alla prescrizione, il Collegio ha chiarito che l’occultamento doloso non è identificato nella sola irreperibilità dei fascicoli, ma è integrato dalle stesse modalità positive della condotta. La produzione, all’interno dell’Anagrafe tributaria, di un esito apparentemente regolare idoneo a rappresentare come definita una pretesa in realtà ancora dovuta costituisce una condotta consapevolmente diretta a mascherare l’indebita riduzione del credito tributario. La mera tracciabilità tecnica non equivale alla scoperta del danno, poiché il tracciamento consente di ricostruire ex post chi abbia effettuato la modifica ma non rivela l’inesistenza del versamento né la mancanza di ogni atto giustificativo, sicché il termine decorre dalla denuncia dell’Amministrazione.
La Corte ha quindi respinto la censura relativa alla prova, affermando che la responsabilità non è stata accertata sulla sola base dell’assenza dei fascicoli, ma su un quadro probatorio composto dai tracciamenti del sistema, dalla natura delle posizioni fiscali interessate, dalla mancanza nei sistemi dei versamenti e dei crediti inseriti e dall’assenza di istanze o provvedimenti autorizzativi. Il confronto tra i dati inseriti e le risultanze oggettive dell’Anagrafe tributaria costituisce un elemento positivo di prova. Le ipotetiche giustificazioni della difesa non sono supportate da alcun riscontro esterno e autonomamente verificabile, mentre l’onere di allegare i fatti impeditivi gravava sulla convenuta. Per le lavorazioni relative alla propria posizione e a quella del coniuge la dipendente era nella migliore condizione per produrre la documentazione dimostrativa della spettanza, ma nessun documento è stato versato in atti.
Il Collegio ha escluso la lesione del diritto alla prova, precisando che la difficoltà derivante dalla mancata reperibilità dei fascicoli non impone attività istruttorie esplorative, e ha attribuito alla sentenza penale non irrevocabile valore meramente corroborativo, privo di efficacia vincolante ma utilizzabile quale elemento documentale. La Corte ha confermato l’attualità del danno patrimoniale diretto, non equivalendo la mera astratta recuperabilità del credito al suo effettivo reintegro, e ha ravvisato il dolo in un complesso di indici univoci: reiterazione, conflitto di interessi, inserimento di dati non corrispondenti alle risultanze del sistema e utilizzo delle credenziali per attività estranee ai compiti dell’ufficio.
Quanto alla responsabilità dei superiori, la Corte ha affermato che nessun prospetto recante la firma del Capo Team è stato prodotto e che l’obbligo generale di direzione e controllo previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 165 del 2001 non consente di presumere una partecipazione causale del dirigente a ogni illecito commesso da un dipendente. Ha infine ritenuto equitativamente determinato il danno da disservizio, parametrato alla sola indennità di amministrazione dei mesi interessati, e ha escluso il potere riduttivo in ragione della natura dolosa delle condotte.
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Nota della Redazione
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