Ratei pensionistici e condanna per il futuro: inammissibile se manca prova del requisito reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20536 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dal rapporto pensionistico deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Ne consegue che il giudice non può emettere una pronuncia con riferimento a obbligazioni future, la cui sopravvenienza dipenda dal mancato mutamento della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sentenza. In materia di benefici assistenziali condizionati alla verifica annuale del requisito reddituale è inammissibile la condanna dell’ente al pagamento di prestazioni future. Inoltre, in caso di conferma della sentenza impugnata, il giudice d’appello può modificare la decisione sulle spese solo se il relativo capo abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona aveva accolto la domanda di ripristino della pensione per gli anni 2016, 2017 e 2018, omettendo di pronunciarsi sul periodo successivo. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello principale, ritenendo infondato il gravame avverso la mancata pronuncia per gli anni successivi, e, dichiarato assorbito l’appello incidentale, ha confermato la decisione di primo grado. La Corte ha invece accolto l’impugnazione sul capo delle spese, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, formulato in modo unitario e indistinto. Ha osservato che nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma, implicando un problema interpretativo. L’allegazione dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa inerisce alla valutazione del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rimarcato che la ricorrente non aveva criticato specificamente l’affermazione per cui, trattandosi di prestazione pagabile periodicamente, non può pronunciarsi una condanna riferita ad obbligazioni future.
La Corte ha precisato che gli elementi istruttori non costituiscono un “fatto” il cui omesso esame possa cagionare il vizio previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. La censura è stata quindi ritenuta inammissibile per mancato rispetto dei requisiti richiesti dalle Sezioni unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla condanna alle spese del primo grado, è stato invece accolto. La Corte di cassazione ha affermato il principio per cui, in caso di conferma della sentenza impugnata, il giudice d’appello non può disporre una nuova liquidazione delle spese del primo grado. Il potere di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese sussiste solo in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza. In assenza di specifica impugnazione sul capo relativo alle spese, il giudice del gravame non può rimetterlo in discussione.
Pertanto, la pronuncia sulle spese del primo grado è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, cod. proc. civ., per eccesso di potere giurisdizionale, mentre è rimasta ferma la liquidazione delle spese del secondo grado. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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