L’errore revocatorio non può investire un obiter dictum (Cass. civ. Sez. 1 n. 22443 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. che, pur denunciando un errore di fatto revocatorio, investa un’affermazione contenuta in un obiter dictum, ossia in un passaggio motivazionale privo di efficacia decisoria e non costituente la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Difetta, in tal caso, l’interesse del ricorrente all’esame del motivo, atteso che l’eventuale errore di percezione non ha influito sull’esito della decisione. L’errore di fatto revocatorio deve incidere su di un punto decisivo della controversia, non essendo sufficiente che la statuizione impugnata contenga una rappresentazione erronea di un fatto storico, se tale rappresentazione non abbia condizionato il dispositivo.
Il Fatto
La società e il suo amministratore proponevano ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., avverso l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il loro ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, la quale aveva a sua volta confermato la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Cosenza.
Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano un preteso errore di fatto revocatorio, deducendo che l’ordinanza impugnata aveva erroneamente interpretato un passaggio della memoria depositata ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ritenendolo un’ammissione dell’esistenza di una debitoria complessiva superiore alla soglia fallimentare, laddove il contenuto della memoria sarebbe stato di segno contrario. Gli intimati non svolgevano attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato l’unico motivo di ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti dell’errore di fatto revocatorio. Ha rilevato che la doglianza non investiva un accertamento costituente la ratio decidendi del provvedimento impugnato, il quale poggiava sulla insindacabilità degli apprezzamenti del giudice di merito relativi a fatti storici, ivi inclusa la sussistenza di una debitoria complessiva di oltre 550.000,00 euro.
L’affermazione secondo cui tale circostanza sarebbe stata ammessa dalla stessa parte nella memoria depositata è stata qualificata come un mero obiter dictum, ovvero un passaggio motivazionale non necessario alla decisione. La Corte ha pertanto escluso che l’eventuale errore di percezione abbia influito sull’esito del giudizio, atteso che la statuizione impugnata trovava fondamento in autonome e diverse ragioni.
Ne consegue il difetto dell’interesse dei ricorrenti all’esame del motivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione. La Corte ha, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nonché del nulla da disporsi in ordine alle spese di lite, in assenza di valida attività difensiva delle parti vittoriose.
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Nota della Redazione
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