La divisione giudiziale senza contestazioni è rescindibile se l’accordo delle parti è il fondamento (Cass. civ. Sez. 2 n. 22491 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudizio di divisione si conclude con l’ordinanza del giudice istruttore che dichiara esecutivo il progetto, senza che siano sorte contestazioni sul progetto stesso, il provvedimento giurisdizionale si limita a un controllo di legalità e a un conferimento di esecutorietà: gli effetti sostanziali della ripartizione restano ricollegati all’accordo delle parti e l’atto conserva natura negoziale. In tale ipotesi la divisione è soggetta all’azione di rescissione, salvo che la precludano eventuali sentenze pronunciate nel corso del procedimento sui valori dei beni. Diversamente, se sul progetto sorgono contestazioni che il giudice deve dirimere e il giudizio si conclude con sentenza che dichiara esecutivo il progetto, l’attribuzione dei beni è effetto del provvedimento autoritativo e contro di essa valgono solo i rimedi propri delle sentenze di merito. La violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per mancata segnalazione di una questione di puro diritto rilevata d’ufficio non determina la nullità della sentenza, ma può valere solo come vizio di error in iudicando.
Il Fatto
Due condividenti avevano adito il Tribunale di Velletri per lo scioglimento della comunione di un terreno; il giudizio si era concluso con ordinanza che recepiva l’esito dell’estrazione a sorte dei lotti formati dal consulente tecnico. Uno dei due, ritenendo di aver ricevuto una porzione di valore inferiore di oltre un quarto rispetto alla quota di spettanza, propose azione di rescissione ai sensi dell’art. 763 c.c..
Il tribunale rigettò la domanda nel merito, qualificando l’operazione come atto negoziale; la Corte d’appello di Roma, invece, dichiarò la domanda inammissibile, ritenendo che la presenza di un provvedimento giurisdizionale di assegnazione escludesse la natura negoziale dell’atto e quindi l’applicabilità dell’azione di rescissione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarando infondati i primi due e fondato il terzo. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio per la mancata segnalazione della questione di diritto rilevata d’ufficio in appello, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la sentenza che decide su una questione di puro diritto senza aprire il contraddittorio non è nulla: dalla omissione deriva solo un eventuale vizio di error in iudicando, denunciabile in sede di legittimità. Il secondo motivo, concernente una presunta violazione del giudicato, è stato respinto perché il giudice di appello può qualificare il rapporto giuridico diversamente dal primo giudice, purché non introduca nuovi fatti e lasci inalterati petitum e causa petendi.
Il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha chiarito che l’ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione ai sensi dell’art. 789, comma 3, c.p.c., in assenza di contestazioni, non ha natura decisoria: si limita a recepire l’accordo delle parti e a conferire esecutorietà al titolo. In questo caso gli effetti sostanziali della ripartizione derivano dalla volontà negoziale dei condividenti e non dal provvedimento del giudice, che opera solo un controllo di legalità del procedimento.
Ne consegue che la divisione, pur compiuta attraverso un procedimento giudiziale, resta soggetta all’azione di rescissione per lesione oltre il quarto, assente ogni preclusione derivante da sentenze sui valori. Solo quando il giudice abbia dovuto dirimere contestazioni sul progetto e la divisione si concluda con sentenza che ne dichiari l’esecutività, l’attribuzione dei beni è riconducibile al provvedimento autoritativo e contro di esso sono esperibili esclusivamente i rimedi previsti per le sentenze di merito.
La Corte ha infine precisato che l’ordinanza di cui all’art. 789, comma 3, c.p.c. non è impugnabile neppure con ricorso straordinario, sicché i vizi della volontà dei condividenti possono essere fatti valere solo in sede di cognizione ordinaria; l’azione di rescissione, investendo un vizio genetico del negozio, è assimilabile alle azioni di nullità e annullamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.