La motivazione apparente sulla qualità di parte nell’accordo simulatorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 23455 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza la cui motivazione apparente non consenta di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice. In tema di simulazione assoluta, la qualità di parte dell’accordo simulatorio non può essere desunta apoditticamente dalla titolarità di una quota dell’immobile oggetto del contratto simulato. La distinzione tra parti e terzi ex art. 1415 c.c. determina l’applicazione di regimi probatori differenti: solo i terzi possono provare la simulazione mediante presunzioni.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda del ricorrente, dichiarando la nullità per simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare stipulato tra la moglie del ricorrente, la sorella e la madre di lui. Il giudice di prime cure aveva qualificato il ricorrente come terzo rispetto all’accordo simulatorio, ritenendo conseguentemente ammissibile la prova per presunzioni della simulazione.
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza, aveva invece qualificato il ricorrente come parte dell’accordo simulatorio, se non addirittura ideatore dello stesso, rigettando la domanda per difetto di controdichiarazione scritta. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione, cui si è opposta la controparte con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto il secondo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, primo comma, Cost., ritenendo fondata la censura di motivazione apparente. Il giudice d’appello aveva qualificato il ricorrente come parte dell’accordo simulatorio senza spiegare in alcun modo le ragioni di tale decisione, limitandosi ad affermazioni apodittiche fondate sulla sola circostanza che egli fosse comproprietario di un sesto dell’immobile e avesse stretti legami familiari con le parti del contratto.
La Corte ha evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata non si confrontava con la sentenza di primo grado, che aveva attribuito al ricorrente la qualità di terzo, né con la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di terzo di cui all’art. 1415 c.c. Il giudice d’appello non aveva chiarito quali elementi avrebbero dimostrato la partecipazione del ricorrente all’accordo simulatorio, risultando le argomentazioni offerte obiettivamente inidonee a far comprendere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento.
La Corte ha inoltre precisato che, nella simulazione assoluta, non rileva l’accordo del terzo contraente, come invece accade nella simulazione relativa soggettiva o nell’interposizione fittizia di persona. Ne consegue che i soggetti coinvolti nel contratto fittizio sono gli unici che devono esprimere la volontà simulatoria, mentre la partecipazione del terzo all’accordo è necessaria solo nella seconda ipotesi.
La Corte ha richiamato il principio per cui, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione apparente costituisce uno dei gravi vizi di cui ci si può dolere in Cassazione, secondo i principi dettati dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. L’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento del primo e di tutti i motivi del ricorso incidentale, con cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.