Accertamento catastale: la motivazione alternativa non censurata rende inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 23603 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito impugnata per cassazione si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna idonea da sola a sorreggere la decisione, il ricorrente è tenuto a censurare tutte le riferite ragioni e tali censure devono risultare tutte fondate. L’omessa impugnazione di una delle autonome motivazioni, ancorché basata sul mancato esame delle contestazioni mosse dal contribuente alla stima comparativa dell’Ufficio, determina l’inammissibilità del ricorso, atteso che la decisione risulta comunque consolidata sulla ratio non censurata. Il principio vale anche nel contenzioso tributario in materia di classamento catastale e di motivazione dell’avviso di accertamento emesso all’esito di procedura DOCFA.
Il Fatto
A seguito di dichiarazione di variazione catastale presentata con procedura DOCFA, l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento e aumentato la rendita di quattro unità immobiliari del contribuente, con avviso di accertamento notificato nel gennaio 2017. Il contribuente aveva impugnato l’atto, deducendo il superamento del termine di 12 mesi previsto dall’art. 1, terzo comma, D.M. 19 aprile 1994 n. 701 e il difetto di motivazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo l’avviso tardivo e genericamente motivato, valorizzando la perizia di parte che documentava lo stato di degrado degli immobili, mai visionati dall’Ufficio. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, confermando la carenza motivazionale e rilevando l’assenza di puntuale critica ai rilievi del consulente di parte, recepiti nella sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, terzo comma, D.M. n. 701/1994, 4, comma 21, d.l. n. 852/1984 e 2 d.l. n. 16/1993, sostenendo che l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento catastale fosse soddisfatto dalla semplice indicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita. La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata si fondava su due autonome rationes decidendi: la mancata motivazione dell’atto impositivo e l’omessa critica, in appello, alla sentenza di primo grado nella parte in cui aveva recepito i rilievi del consulente di parte sulla correttezza della stima comparativa.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5102 del 2024, Cass. n. 11493 del 2018, Cass. n. 2108 del 2012), la Corte ha precisato che, in presenza di una decisione fondata su distinte e autonome ragioni, ciascuna sufficiente a sorreggerla, la cassazione richiede che il soccombente censuri tutte le rationes e che tali censure risultino tutte fondate. Nel caso di specie, l’unico motivo di ricorso era volto esclusivamente a contestare la parte della sentenza relativa al difetto di motivazione, senza investire la motivazione alternativa, basata sulla mancata contestazione della perizia di parte e delle critiche metodologiche alla comparazione.
La Corte ha quindi concluso che, quand’anche la censura fosse fondata, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione non specificamente impugnata, consolidandosi la decisione sulla ratio non censurata. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, essendo il contribuente rimasto intimato, mentre è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in favore dell’Agenzia, amministrazione statale esentata mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
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Nota della Redazione
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