Annullamento senza rinvio per remissione di querela nel furto fraudolento (Cass. pen. Sez. IV n. 77 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta pendente il giudizio di legittimità, accettata dalla persona offesa e dal querelato, costituisce causa di estinzione del reato che il giudice è tenuto a dichiarare d’ufficio, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.. Tale declaratoria non può essere pretermessa in ragione dell’eventuale esistenza di formule di proscioglimento più favorevoli all’imputato, salvo che queste non risultino evidenti dagli atti. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Campobasso aveva rigettato l’appello avverso la sentenza di condanna per il delitto di furto aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento, confermando la pena inflitta in primo grado. La condotta, risalente al dicembre 2017, era consistita nell’impossessamento di monete da un distributore cambiamonete, avvenuto manomettendo il dispositivo con uno strumento che ne alterava il funzionamento, mentre un complice faceva da palo.
Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di censura concernenti, tra l’altro, la validità della querela, la valutazione delle prove, l’applicazione della circostanza aggravante e il diniego delle attenuanti generiche. Pendente il giudizio di legittimità, tuttavia, è intervenuta una causa estintiva del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso, pur ricco di censure, era destinato a trovare definizione per ragioni sopravvenute, prescindendo dall’esame delle questioni sollevate. Nel corso del giudizio di legittimità era infatti intervenuta la remissione di querela da parte del querelante, con la contestuale accettazione manifestata dal procuratore speciale dell’imputato, formalizzata dinanzi al commissariato di P.S. in data 22 ottobre 2025.
I giudici di legittimità hanno richiamato il disposto dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il quale impone al giudice di dichiarare d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, l’estinzione del reato o la mancanza di una condizione di procedibilità. Nel caso di specie, non ricorrendo alcuna ipotesi di evidenza atta a sostenere una pronuncia assolutoria con formula più favorevole, la sopravvenuta remissione della querela ha reso obbligatoria la declaratoria di estinzione.
La decisione ha precisato che il reato contestato, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è divenuto procedibile a querela di parte, rendendo così possibile la remissione dell’istanza punitiva. L’accoglimento della causa estintiva ha pertanto comportato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, secondo la regola generale dettata dall’art. 620, lett. a), cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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