Pluralità di condotte distrattive omogenee e contesto unitario nella bancarotta (Cass. pen. Sez. 5 n. 198 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato a condotta eventualmente plurima che non dà luogo a una pluralità di reati in continuazione quando le condotte distrattive sono omogenee, lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue. La pluralità di reati, con conseguente applicazione dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., sussiste, invece, quando le singole condotte, pur riconducibili alle azioni tipiche previste dalla fattispecie incriminatrice, siano tra loro distinte sul piano ontologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti. In tale contesto, la qualifica di amministratore di fatto può essere riconosciuta anche a chi svolga funzioni gestorie di fatto, ancorché avvalendosi dell’amministratore di diritto per le formalità.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Padova che aveva condannato l’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in qualità di amministratore di fatto di una società poi fallita. Le condotte distrattive contestate consistevano nella cessione di un autovettura a prezzo non corrisposto, nella concessione di un finanziamento infruttifero, nell’elargizione di somme di denaro, nella cessione di quote societarie a prezzi incongrui e nella destinazione di un credito al pagamento di spese estranee all’attività aziendale. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo diversi motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso tutte le censure. Con riguardo al primo e al secondo motivo, incentrati sulla contestazione della qualità di amministratore di fatto e sulla limitazione del ruolo gestorio al solo settore commerciale, la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano argomentato tale qualifica sulla base di dichiarazioni rese al curatore, testimonianze e dichiarazioni del concorrente, avendo accertato che l’imputato si occupasse in via esclusiva dell’amministrazione societaria. Il primo motivo è stato giudicato inammissibile per mancanza di specificità e per la mera reiterazione di doglianze già disattese, mentre il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Quanto al terzo motivo, concernente l’applicazione dell’aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni di legittimità, per cui la natura di reato a condotta eventualmente plurima della bancarotta patrimoniale distrattiva non osta al riconoscimento di una pluralità di reati in presenza di atti distinti sul piano ontologico e funzionale e aventi ad oggetto beni differenti. Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato tale pluralità, essendo le condotte state realizzate in un ampio lasso temporale, con schemi negoziali e azioni materiali differenti e in danno di beni diversi (autovettura, somme di denaro, quote societarie, crediti), con beneficiari diversi, rendendo corretta l’applicazione dell’aggravante.
Infine, in merito al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i precedenti penali dell’imputato, la reiterazione della condotta e la gravità del danno, ovvero elementi riconducibili ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il cui ricorso è ammesso nel giudizio sulla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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