Ricorso per cassazione inammissibile contro rigetto incidente probatorio non abnorme (Cass. pen. Sez. 1 n. 404 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio non è autonomamente impugnabile, avendo natura di ordinanza istruttoria di contenuto non definitorio, suscettibile di essere revocata o modificata fino alla pronuncia della sentenza. L’ordinanza di rigetto è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione solo quando il rigetto riguardi un’ipotesi in cui l’incidente deve essere necessariamente disposto, come nel caso della testimonianza della persona offesa di uno dei reati di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., per i quali la legge presume l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità o di non rinviabilità della prova. Fuori da tale ipotesi, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi degli artt. 568, comma 1, e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trieste rigettava la richiesta dell’indagato di procedere, nelle forme dell’incidente probatorio, a una perizia diretta ad accertare le cause, le modalità e la data della morte di una persona, nonché il luogo di permanenza della salma, in considerazione degli opposti esiti delle consulenze esperite dal pubblico ministero.
Avverso l’ordinanza di rigetto, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento per la totale mancanza di motivazione in relazione all’assoluta necessità dell’accertamento e alla circostanza che esso avrebbe comportato una sospensione del processo superiore a sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., la cui violazione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Ha quindi precisato che la categoria dell’abnormità è stata elaborata dalla giurisprudenza per fronteggiare situazioni di stallo determinate da provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento processuale.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha distinto i due profili del fenomeno unitario dell’abnormità: quello strutturale, quando l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, e quello funzionale, quando l’atto, pur non estraneo al sistema, determini la stasi del processo o una indebita regressione, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost.
Con specifico riferimento alla materia in esame, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, trattandosi di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitorio e revocabili o modificabili fino alla pronuncia della sentenza. Ha inoltre evidenziato che le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’abnormità solo nell’ipotesi in cui il rigetto riguardi l’incidente probatorio che deve essere necessariamente disposto, come per la testimonianza della persona offesa di uno dei reati di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la censura era genericamente formulata, e l’ordinanza di rigetto non si poneva al di fuori del sistema, non determinava alcuna stasi processuale e non riguardava l’ipotesi di cui all’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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