Ricorso inammissibile e prescrizione non rilevabile per motivi di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 749 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva della prescrizione. Ne consegue che il vizio di violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato non può essere preso in considerazione dal giudice di legittimità quando i motivi attinenti al merito della decisione siano inammissibili. I motivi di ricorso che deducono vizi di motivazione o erronea applicazione della legge penale, radicati in valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità, sono manifestamente infondati. Sono altresì non consentiti i motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 27/05/2025, ha confermato la condanna del ricorrente, già gravato da numerose condanne per delitti contro il patrimonio. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha anzitutto rilevato che il primo motivo di ricorso, concernente la omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non può essere preso in considerazione. Tale motivo, pur deducendo un vizio di violazione di legge, si fonda sull’asserita decorrenza del termine prescrizionale in epoca antecedente alla decisione impugnata. Tuttavia, la questione non era stata devoluta con i motivi di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente tale incompletezza nell’odierno ricorso, ma non lo ha fatto.
La Corte ha inoltre richiamato la costante giurisprudenza di legittimità, ivi incluse le Sezioni Unite n. 12602 del 2016 e le Sezioni Unite n. 40150 del 2018, secondo cui un ricorso inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva. Pertanto, l’eventuale maturazione della prescrizione successiva alla sentenza di appello non può essere rilevata in assenza di un valido accesso al giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, che deduceva l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di credibilità di un testimone, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Le censure prospettate denunciavano vizi di logicità non evincibili dalla motivazione della sentenza impugnata e si radicavano in valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente la mancanza o illogicità della motivazione in relazione all’art. 99, quarto comma, cod. pen. e l’omesso proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., sono stati dichiarati non consentiti. Tali doglianze erano meramente reiterative di quanto già dedotto in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso la causa di non punibilità per l’abitualità delle condotte, desumibile dalle numerose condanne per delitti contro il patrimonio, e aveva applicato la recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale sulla base della complessiva ricostruzione della condotta, descrittiva della specifica caratura criminale del ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.