Avviso alcolimetrico: prova dell’adempimento mediante testimonianza dell’agente (Cass. pen. Sez. 7 n. 801 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere utilmente fornita mediante la deposizione dell’agente operante. Spetta al giudice di merito valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata aveva condannato l’imputato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 590-bis, comma 2, cod. pen., in relazione all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992. La Corte di appello di Ancona, in riforma parziale, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 590 cod. pen. e dell’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, dichiarando il non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di lesioni colpose e rideterminando la pena in mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, con la concessione dei benefici di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 354 cod. proc. pen. e 178, lett. c), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta validità ed effettività dell’avviso difensivo. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per la errata valutazione della testimonianza dell’agente operante e il travisamento della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i motivi, ritenendoli inammissibili. Le doglianze proposte sono state considerate meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza che il ricorrente avesse svolto la necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere dal difensore, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante (richiamando Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976). Tale scelta probatoria è rimessa alla valutazione del giudice, che deve fornire una motivazione rigorosa in ordine alla precisione e completezza della testimonianza, alle ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e alla tempestività dell’avvertimento.
Nella specie, la Corte territoriale aveva correttamente fatto applicazione di tale principio, richiamando la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria che aveva provveduto all’avviso secondo legge, precisando che la verbalizzazione dell’intera attività era stata poi effettuata presso il Comando di Polizia locale di Matelica. La S.C. ha pertanto ritenuto la motivazione della sentenza impugnata coerente con i principi enunciati e le censure del ricorrente prive della necessaria specificità.
Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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