Assoluzione contraddittoria e carenza di motivazione: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 863 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di motivazione la sentenza di assoluzione che, senza una compiuta enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto, affermi la insussistenza del fatto e, contestualmente, riconosca la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., trattandosi di esiti logicamente incompatibili che richiedono un percorso argomentativo distinto e coerente. La carenza motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ricorre non solo in caso di assenza grafica della motivazione, ma anche quando manchino singoli passaggi esplicativi ineliminabili, capaci di creare una frattura tra i temi del giudizio e il contenuto della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli aveva assolto l’imputato, proprietario di una struttura adibita a ristorazione e ricevimento, dal reato di cui all’art. 681 cod. pen., per aver mantenuto aperto l’esercizio in assenza della certificazione di agibilità e della comunicazione per pubblici spettacoli. Il giudice di merito aveva motivato l’assoluzione con l’insussistenza del fatto, ma aveva anche dichiarato l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo tre motivi: il travisamento della prova testimoniale, la contraddittorietà della motivazione e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, riscontrando una assoluta carenza di motivazione. La sentenza impugnata, sviluppata in sole tre pagine, dedicava gran parte alla esposizione processuale e solo poche righe finali alle ragioni della decisione, con una formula assertiva priva di alcuna spiegazione.
Il vizio è stato qualificato come motivazione apparente, che integra la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La pronuncia risultava, inoltre, intrinsecamente contraddittoria: da un lato si affermava l’insussistenza del reato, dall’altro si concedeva la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esiti tra loro incompatibili che imponevano una motivazione capace di giustificare entrambe le statuizioni.
La Corte ha precisato che il vizio di mancanza di motivazione non si limita alla totale assenza grafica della parte espositiva, ma comprende anche l’omissione di quei passaggi esplicativi ineliminabili per comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Nel caso di specie, l’affermazione secondo cui dalle prove emergeva “evidente la insussistenza dei reati” risultava del tutto sfornita di supporto argomentativo.
Il vizio motivazionale ha assorbito l’ulteriore doglianza sul travisamento della prova testimoniale, non essendo stato il contenuto della deposizione nemmeno illustrato nella motivazione. La Corte ha, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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