Litisconsorzio necessario nel risarcimento diretto e improcedibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 24287 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209/2005, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto. Qualora il vizio non sia stato rilevato dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., l’intero processo resta viziato. Il giudice di appello che rilevi il difetto di integrazione del contraddittorio deve dichiarare la nullità della sentenza di prime cure e rimettere la causa al primo giudice, non già pronunciare l’improcedibilità dell’appello.
Il Fatto
Una conducente, rimasta coinvolta in un sinistro stradale per l’asserita responsabilità esclusiva di altro conducente, proponeva domanda di risarcimento danni ai sensi dell’art. 149 cod. ass. in via di azione diretta nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Il Giudice di Pace rigettava la domanda perché non provata. In appello, la compagnia eccepiva l’improcedibilità della domanda per l’omessa proposizione dell’azione nei confronti del responsabile civile, indicato come esclusivo responsabile del sinistro. Il Tribunale, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, dichiarava improcedibile l’appello. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato l’unico motivo. Ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui nella procedura di risarcimento diretto sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209/2005.
La Corte ha evidenziato che, nella fattispecie, il giudice di pace aveva completamente omesso di rilevare la mancata evocazione in giudizio del responsabile civile, mentre il giudice di appello, pur avendo rilevato il difetto di litisconsorzio necessario, era erroneamente pervenuto a dichiarare l’improcedibilità del gravame, incorrendo in violazione degli artt. 145, comma 2, e 149 del d.lgs. n. 209/2005, nel combinato disposto con l’art. 102 c.p.c.
La Suprema Corte ha quindi chiarito il corretto rimedio: il giudice di appello, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, resa a contraddittorio non integro, e pronunciare sentenza di rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., previa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di Pace, in persona di diverso Magistrato.
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Nota della Redazione
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