Concorso anomalo e prevedibilità del tentato omicidio (Cass. pen. Sez. 1 n. 1045 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente per il reato più grave e diverso da quello voluto sussiste solo se l’evento diverso, ancorché non voluto, non rappresenti un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, ma sia stato oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato. La prevedibilità dell’evento più grave va accertata attraverso una prognosi postuma da effettuarsi in concreto, tenendo conto della personalità dell’imputato, di quella degli esecutori materiali e delle circostanze ambientali in cui si è svolta l’azione. Il concorrente anomalo risponde del reato più grave sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell’essersi affidato, per realizzare la condotta concordata, anche all’attività altrui, non finalisticamente controllabile.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, ha riqualificato il reato ascritto a due imputati in concorso anomalo nel tentato omicidio aggravato. La vicenda origina da una spedizione punitiva organizzata da una madre per dare una “lezione” all’ignoto utente di Instagram che aveva contattato la figlia minorenne. Il gruppo, composto anche da un giovane di indole violenta, si era recato sul luogo dell’appuntamento concordato con l’utente. Qui, per uno scambio di persona, il giovane più aggressivo aveva colpito un passante, procurandogli una frattura cranica e riducendolo in stato vegetativo irreversibile.
La Corte distrettuale ha accertato che gli imputati avevano aderito al piano per costringere il molestatore a cessare l’interlocuzione, senza volere il tentato omicidio realizzato dal complice. Ciononostante, ne ha affermato la responsabilità a titolo di concorso anomalo, ritenendo l’evento più grave prevedibile in concreto. Avverso tale decisione, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando l’impianto motivazionale della sentenza di appello. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso della prima imputata che censurava l’accertamento della propria condotta istigatrice. Il vizio di travisamento della prova, ha chiarito la Corte, ricorre solo quando il giudice di merito fondi il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, non quando il ricorrente solleciti una mera rilettura del compendio probatorio. La valutazione di attendibilità della teste oculare, preferita ad altre dichiarazioni per la sua convergenza con la messaggistica e le conversazioni intercettate, è stata ritenuta immune da vizi logici.
Quanto al concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la Corte ha ripercorso i principi giurisprudenziali in materia. La componente psichica dell’istituto si colloca in un’area intermedia tra la mancata previsione di uno sviluppo imprevedibile — che esclude la responsabilità — e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità del diverso evento — che integrerebbe un’ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa. Il concorrente anomalo risponde del reato non voluto a titolo di colpa in concreto, per essersi affidato all’attività altrui. La prevedibilità dell’evento più grave va accertata con una prognosi postuma ancorata a elementi fattuali specifici: la conoscenza del temperamento violento dell’esecutore materiale, l’ostinazione nell’assicurarne la presenza nonostante gli avvisi dei familiari, e la condotta tenuta durante e dopo l’aggressione. Il fatto che la vittima designata non fosse quella effettivamente colpita non esclude il concorso anomalo, che opera anche in caso di errore sull’identità della persona.
La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure relative all’aggravante dei futili motivi, la cui sussistenza è stata verificata con metodo bifasico. La sproporzione tra il tentato omicidio e il motivo scatenante, unita alla scelta di organizzare una spedizione punitiva invece di attivarsi per la cessazione dei contatti, integra lo stimolo esterno come mero pretesto. Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla dosimetria della pena per la prima ricorrente, versato in fatto, e ha rigettato le analoghe censure del secondo ricorrente. La determinazione della pena per il delitto tentato può avvenire indifferentemente con metodo diretto o bifasico, purché ne sia rispettato il vincolo della riduzione da uno a due terzi. La Corte di appello aveva esaustivamente motivato il giudizio di bilanciamento e la misura della pena, richiamando l’eccezionale gravità del fatto che ha causato uno stato vegetativo irreversibile in una giovanissima vittima.
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Nota della Redazione
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