Obbligo di doppia presentazione in trasferta annullato se irraggiungibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 1642 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione alla polizia (art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401), la verifica demandata al giudice si compie sulla preesistente valutazione dell’autorità amministrativa ed è legittima una motivazione per relationem, purché saldata con l’atto convalidato. L’obbligo di doppia presentazione per le manifestazioni sportive disputate in trasferta non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile per l’interessato raggiungere l’incontro in tempi ravvicinati; il giudice della convalida deve esplicitare le ragioni che giustificano l’obbligo anche per le trasferte non raggiungibili in poche ore. L’omessa valutazione della memoria difensiva non costituisce vizio se il giudice ne dà atto e il contenuto risulta implicitamente disatteso dal percorso argomentativo.
Il Fatto
Un soggetto destinatario di un DASPO quinquennale emesso dal Questore di Venezia, con prescrizione di presentazione alla polizia venti minuti dopo l’inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico disputato dalla squadra del Cagliari in qualunque luogo del territorio nazionale, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Gip che aveva convalidato il provvedimento. La difesa deduceva, tra l’altro, l’assenza di motivazione sulla doppia presentazione per le partite in trasferta e sulla durata della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza di convalida immune da censure, rilevando che il riferimento al “contributo fattivo o condivisione di intenti” si salda con il provvedimento del Questore e l’informativa della DIGOS richiamati, integrando il fumus di attribuibilità a titolo di concorso morale. La valutazione della pericolosità è stata giudicata corretta, tenuto conto della recidivanza del soggetto e della circostanza che il fatto era stato commesso in pendenza di un precedente daspo: in tal caso, il giudice non è tenuto a dar conto del proprio convincimento sulla pericolosità concreta e attuale.
La Corte ha invece accolto il motivo relativo all’obbligo di doppia presentazione per le trasferte. Richiamando il principio per cui tale obbligo non è legittimamente imposto quando la distanza del luogo di competizione renda impossibile raggiungere l’incontro in tempi ravvicinati, ha rilevato che l’ordinanza impugnata manca di qualsiasi argomentazione su questo specifico profilo, pur essendo noto l’ambito del campionato in cui la squadra disputa le proprie partite, con trasferte non raggiungibili nell’arco di poche ore.
Quanto alla durata della misura e alla congruità della stessa, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, non confrontandosi con l’ordinanza impugnata che aveva desunto la perdurante pericolosità dal fatto commesso in pendenza di un precedente daspo. La Corte ha dato continuità alla giurisprudenza secondo cui la disciplina dell’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, nel rendere obbligatoria la prescrizione per la durata minima di cinque anni, non impone al giudice della convalida un obbligo motivazionale rafforzato quando la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto.
L’ordinanza è stata quindi annullata limitatamente all’obbligo della doppia presentazione per gli incontri disputati in trasferta, con rinvio al Gip per nuovo esame e dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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