Espulsione dello straniero convivente con parente italiano: travisamento nella verifica del divieto (Cass. pen. Sez. 1 n. 1956 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero, il divieto di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 – che preclude l’allontanamento degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana – non è stato intaccato dalla soppressione del terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell’art. 19 T.U.I., operata dall’art. 7 d.l. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023. La verifica della convivenza può essere effettuata anche attraverso le evidenze documentali del procedimento, come l’ordinanza di ammissione alla detenzione domiciliare presso l’abitazione del familiare, e la sua omissione integra un travisamento della prova rilevante in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale riteneva insussistente la prova della pregressa convivenza del detenuto con il fratello, cittadino italiano, e concludeva per l’assenza di condizioni ostative all’espulsione, valorizzando la pericolosità sociale dell’opponente desunta dalla commissione di plurimi reati. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il detenuto, deducendo due motivi: il primo relativo all’applicazione dell’art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998 e il secondo incentrato sul vizio di motivazione riguardante la convivenza con il fratello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo. Ha preliminarmente osservato che la disciplina rilevante è quella di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, disposizione che esclude l’espulsione dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana.
Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva escluso la sussistenza del divieto sul presupposto della mancata prova della convivenza. La Corte ha tuttavia rilevato un travisamento per omissione, poiché il giudice di merito non aveva considerato che il medesimo Tribunale aveva in precedenza concesso all’interessato la detenzione domiciliare proprio presso l’abitazione del fratello, parente di secondo grado cittadino italiano. Tale elemento documentale risultava decisivo per integrare l’ipotesi ostativa prevista dalla norma.
La Corte ha precisato che la citata disposizione non è stata interessata dalla soppressione dei periodi del comma 1.1. dell’art. 19 T.U.I., disposta dalla normativa del 2023, sicché la stessa, tuttora vigente, costituisce parametro sufficiente per decidere la controversia. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Ancona, affinché proceda a una nuova valutazione dell’opposizione alla luce dei documenti non correttamente esaminati.
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Nota della Redazione
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