Mancata pronuncia sulla pena sostitutiva richiesta in appello annulla con rinvio (Cass. pen. Sez. 2 n. 2087 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di appello celebrato con rito cartolare, l’imputato che abbia formulato la richiesta di applicazione di pena sostitutiva con le conclusioni scritte ha diritto a una pronuncia del giudice di secondo grado su tale istanza. La sentenza che nulla motiva al riguardo è legittimamente impugnabile per cassazione e deve essere annullata con rinvio sul punto. Non possono invece essere dedotte in sede di legittimità questioni non devolute con i motivi di appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio o che non fosse possibile dedurle in precedenza: tale regola preclude l’esame sia della dedotta depenalizzazione della condotta sia della richiesta di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, se non prospettate nel giudizio di merito.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., per avere utilizzato un assegno in bianco, provento di illecito, compilandolo con i dati di un soggetto-schermo e apponendo la firma falsa del traente. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa perché prescritto, confermando la condanna per la ricettazione e rideterminando la pena.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando la mancata considerazione di una presunta depenalizzazione della condotta e l’assenza di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e sull’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, richieste formulate dalla difesa in via subordinata con conclusioni scritte inviate via p.e.c. in vista dell’udienza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla depenalizzazione della condotta, poiché la questione non era stata devoluta con l’atto di appello. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità e l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ha precisato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non specificamente devolute, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o non proponibili in precedenza.
Il motivo è stato inoltre ritenuto generico e aspecifico, per non avere il ricorrente indicato se il titolo di credito fosse o meno trasferibile. Sul punto la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 40256 del 2018, secondo cui la falsificazione di assegno bancario con clausola di non trasferibilità non integra più reato, mentre permane la rilevanza penale per i titoli trasmissibili per girata.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto parzialmente fondato. La Corte ha accertato, attraverso l’esame diretto degli atti, che la richiesta di pena sostitutiva era stata formulata con le conclusioni scritte del 19 febbraio 2025, inviate via p.e.c., e che la sentenza impugnata non aveva fornito alcuna replica. Ha richiamato il precedente di Sez. 2 n. 4772 del 2023, secondo cui nel giudizio di appello a trattazione cartolare l’imputato deve formulare la richiesta di accesso al subprocedimento di conversione di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. quanto meno all’atto delle conclusioni scritte; a tal fine è consentito dolersi del silenzio della Corte territoriale.
Ne è derivato l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all’invocata applicazione della pena sostitutiva, alla Corte d’appello di Salerno. È stata invece ritenuta inammissibile la richiesta relativa all’art. 131-bis cod. pen., non essendo stata dedotta con l’atto di appello, secondo il principio richiamato di Sez. 6 n. 36518 del 2020, per il quale la causa di non punibilità può essere valutata in sede di legittimità solo se tempestivamente devoluta e se i presupposti sono rilevabili dagli atti.
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Nota della Redazione
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