Errore di fatto esclusa la valutazione e il diritto (Cass. pen. Sez. 7 n. 2115 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale e l’errore di fatto, deducibili con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, rispettivamente, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, e in una svista o equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Rimangono estranei all’area dell’errore di fatto, ed è quindi inoppugnabile, l’errore di diritto conseguente all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali, nonché ogni errore di valutazione o di giudizio dovuto a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione. Il ricorso che si fondi su tali profili è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Fatto
La parte civile costituita in un procedimento penale proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione che, in accoglimento del ricorso dell’imputato, aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello, con rinvio al giudice civile. La sentenza rescindente aveva censurato la decisione del giudice di secondo grado, che aveva ribaltato la pronuncia assolutoria di primo grado fondando il diverso epilogo su una rivalutazione della prova dichiarativa senza procedere a rinnovazione istruttoria.
Il ricorrente, che era anche imputato nel medesimo procedimento e aveva visto confermata la propria condanna, denunciava un presunto errore di valutazione sulla motivazione rafforzata della Corte d’appello, parametrandolo alla conferma della propria condanna anziché alla riforma dell’assoluzione dell’altro imputato.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rilevando che le censure prospettate non integravano alcun errore di fatto, ma si risolvevano nella denuncia di un presunto errore di valutazione sulla motivazione della sentenza rescindente.
La Corte ha richiamato la nozione di errore di fatto desumibile dall’art. 625-bis cod. proc. pen., precisando che esso consiste in una svista o equivoco che incide sugli atti interni al giudizio di legittimità, facendo percepire il contenuto dell’atto in modo difforme da quello effettivo. Ha altresì ricordato che l’errore materiale riguarda la mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica.
La Corte ha quindi escluso che rientrino nell’area dell’errore di fatto gli errori di diritto derivanti da un’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali e gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, citando i precedenti di Sez. 5, n. 29240 dell’1/6/2018 e Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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