Il difensore deve prospettare l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità degli impegni professionali (Cass. pen. Sez. 7 n. 2156 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento che determina l’assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., solo a condizione che l’istanza di rinvio sia prospettata con assoluta tempestività, ossia appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, e che il difensore indichi le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nell’altro processo, l’assenza di un codifensore e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. La richiesta di rinvio presentata quando l’impedimento era già noto da tempo è tardiva e legittima il diniego del giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente, imputata in un giudizio di appello, aveva chiesto il rinvio dell’udienza deducendo un legittimo impedimento del proprio difensore, impegnato in altro procedimento. La Corte di appello rigettava l’istanza ritenendola tardiva. Il giudice di secondo grado condannava l’imputata, che proponeva ricorso per cassazione lamentando la nullità dell’ordinanza e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 420-ter, 484 e 598 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite, sentenza n. 4909 del 2015, secondo cui l’impedimento del difensore deve essere prospettato non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni professionali. Tale requisito di tempestività è considerato “particolarmente pregnante” perché consente al giudice di organizzare il calendario delle udienze evitando disagi alle parti e disfunzioni giudiziarie.
Nel caso di specie, il difensore era a conoscenza del proprio concomitante impegno già dal 21/11/2024, ma aveva depositato l’istanza solo il 06/12/2024. La Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito, che aveva considerato la richiesta tardiva e pertanto aveva legittimamente negato il rinvio.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte osserva che il diniego è stato motivato con l’assenza di elementi positivamente valutabili, non indicati neppure nell’atto di appello. Richiamando il consolidato orientamento, la Corte ribadisce che l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. non costituisce un diritto conseguente alla mera assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo. La relativa valutazione è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in misura proporzionata al contributo difensivo fornito.
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Nota della Redazione
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